Italian Court dismisses appeal on jurisdiction, upholding lower court's finding of res judicata between identical eviction claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Valentina De Bellis against the Tribunal of Latina's declaration of res judicata. The lower court found that two pending lawsuits regarding the same property and identical request for eviction constituted a single cause of action, despite one proceeding being in the second instance. The court ruled that the trial judge correctly relied on the existing file to determine identity of claims without requiring additional investigation, as the appellant failed to prove the procedural defect she alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: When two proceedings involve the same parties and identical claims for eviction based on ownership, they constitute res judicata regardless of procedural stage, and the trial judge may decide based solely on the existing file without further inquiry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 9137- 2020 proposto da: DE BELLIS VALENTINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ERINA PALMIERI; - ricorrente - nei confronti SCAGLIONE DANIELE; - intimato avverso l'ordinanzàs del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 26/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. PREMESSO CHE Valentina De Bellis ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina del 26 gennaio 2020. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra la domanda proposta nel processo innanzi a sé pendente, di condanna del convenuto Daniele Scaglione "a rilasciare" un immobile, e la causa pendente davanti alla Corte d'appello di Roma, avente quale oggetto la domanda fatta valere dalla ricorrente di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di Scaglione del summenzionato immobile, con condanna dello stesso al suo rilascio, trattandosi in entrambi i casi di "domanda di rilascio del [medesimo] immobile, fondata sulla qualità di proprietaria dell'odierna ricorrente e sull'assenza di titoli legittimanti la detenzione del resistente".
L'intimato Scaglione Daniele non ha proposto difese. Con provvedimento n. 39584/2021 questa Corte, rilevato che la ricorrente nulla aveva provato in ordine alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, aveva rinviato la causa a nuovo ruolo affinché il Tribunale di Latina trasmettesse copia della suddetta comunicazione. Dalla documentazione trasmessa risulta che l'ordinanza, depositata il 26 gennaio 2020, è stata comunicata il 29 gennaio 2020, con conseguente tempestività della proposizione del regolamento. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c. anche con riferimento al principio dell'onere della prova" per avere il Tribunale di Latina ritenuto sussistente la litispendenza, eccepita dal convenuto, "tra due cause aventi causa petendi e petitum completamente differenti", ossia tra una azione personale di restituzione (quella proposta nella causa pendente in secondo grado Ric. 2020 n. 09137 sez.
M2 - ud. 17-02-2022 -2- presso la Corte d'appello di Roma) e una azione reale di rilascio e consegna quale è quella di rivendicazione proposta nel processo promosso davanti al Tribunale di Latina. Il motivo non può essere accolto. Come ha puntualizzato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, il Tribunale di Latina correttamente ha valutato l'esistenza dei presupposti della litispendenza sebbene l'asserita causa pregiudicante fosse pendente in secondo grado (cfr. Cass. 15981/2018 e Cass.1905672017), senza considerare la domanda di risarcimento dei danni avanzata da De Bellis (v.
Cass. 16454/2015 secondo cui "due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di causa petendi sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento a una soltanto delle domande proposte"). Venendo al motivo di ricorso, il Tribunale di Latina ha affermato la litispendenza rispetto alla causa pendente in appello, in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che si tratta di identica azione di rilascio dello stesso immobile, azione fondata sul presupposto della sua detenzione senza titolo da parte di Scaglione e della proprietà della ricorrente.
Il Tribunale ha deciso sulla base degli atti (ossia la sentenza), rispettando il disposto di cui all'art. 38, ultimo comma c.p.c. e rilevando la mancata produzione da parte della ricorrente dell'atto introduttivo del processo e dell'atto d'appello, atti dai quali ad avviso della ricorrente si evinceva che l'azione fatta valere nel primo processo era azione personale e non reale. Il fatto che il Tribunale - così lamenta la ricorrente - non abbia assunto sommarie informazioni ai sensi dell'art. 38 c.p.c. non è Ric. 2020 n. 09137 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- sindacabile in questa sede, trattandosi di attività rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, essendo l'unica regola inderogabile quella per cui il giudice decide "in base a quello che risulta dagli atti", così che la ricorrente - come sottolinea il pubblico ministero - "non può dolersi di carenze documentali a lei addebitabili e di una decisione in punto competenza adottata senza preventiva istruttoria".
Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d