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Ordinanza — n. 28573/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming clerical error regarding judgment res judicata status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Conserfrutta S.R.L. inadmissible. The applicant argued that a lower court's finding of res judicata was based on a clerical error regarding the missing office stamp on a prior judgment. The court ruled this was an error of law, not fact, as the existence of res judicata was not contested by the parties and constitutes a legal evaluation rather than a factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A mistaken assumption regarding the existence of res judicata constitutes an error of law, not a factual error, and therefore does not justify revocation under Article 395, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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revocation appeal error of law res judicata clerical error Code of Civil Procedure judgment finality factual error retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che l'errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell'art. 391 bis cpc e 395 n.4 cpc, consistente nella omessa percezione (svista) che la sentenza n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Conserfrutta srl ai sensi dell'art. 395 n.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
2988/2003 del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, prodotta dall'INPS e versata in atti, risultava sfornita del relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28138/2019
4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa 1 )v RG 20403/2021 della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. n. 28138/2019; Cass.
Cass. n. 10930/2017
28138/2019; Cass. n. 10930/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20403-2021 proposto da: CONSERFRUTTA S.R.L. 01340820743, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso l'ordinanza n. 5246/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 20403 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 20403/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 2951/2016, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a intimazione di pagamento, fondata su cartella esattoriale, già opposta in precedente giudizio conclusosi con decisione di rigetto del ricorso, passata in giudicato, ritenendo non prescritto il credito perché tra la data di deposito della sentenza e quella della notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione decennale.

2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5246/2021, ha rigettato il ricorso proposto da Conserfrutta srl.

3. A fondamento della decisione i giudici di legittimità hanno precisato che il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, che aveva rigettato l'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, era idoneo a tramutare il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 CC.

4. Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Conserfrutta srl ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc.

5. L'INPS si è costituito senza svolgere attività difensiva. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta, invece, intimata.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che l'errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell'art. 391 bis cpc e 395 n.4 cpc, consistente nella omessa percezione (svista) che la sentenza n. 2988/2003 del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, prodotta dall'INPS e versata in atti, risultava sfornita del relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. cpc afferente all'avvenuto passaggio in giudicato: questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In punto di diritto, va evidenziato che l'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa 1 )v RG 20403/2021 della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. n. 28138/2019; Cass. n. 10930/2017). Inoltre, anche l'eventuale esame della attestazione della Cancelleria di cui all'art. 124 disp att. cpc, ovvero l'accertamento sulla necessità o meno della stessa, ai fini di ritenere provata la sussistenza del giudicato, costituisce valutazione di diritto e non errore di percezione.

4. In punto di fatto, invece, deve sottolinearsi che l'esistenza del giudicato, relativamente alla sentenza n. 2988/2003 del Tribunale di Brindisi, non era in discussione tra le parti in quanto la stessa Conserfrutta srl, nell'originario ricorso per cassazione (pag. 18 punto 1.18) dava atto che la suddetta pronuncia era appunto passata in giudicato. Invero, con il suddetto ricorso non era stato contestato il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la natura della stessa, asseritamente non di condanna, e la sua inidoneità a trasformare il termine prescrizionale da quinquennale in decennale.

5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l'INPS e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione svolto attività difensiva.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se