Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible because the lower court correctly applied tax law to distinguish capital income from self-employment income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible under Article 360 bis of the Code of Civil Procedure. The INPS argued that the lower court erred by excluding capital income from the taxable base for social security contributions, claiming founder status should qualify such income as self-employment. The court affirmed that the lower court correctly applied established jurisprudence distinguishing capital income from business income for contribution purposes, rejecting the INPS's reliance on tax law distinctions to alter social security liability. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the contribution claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis n. 1 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the principle that capital income from shareholding does not constitute self-employment income for social security contribution purposes, regardless of founder status.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12988-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCAR1A, 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro NARDI FABIO; - intimato - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 12988 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 12988/2021 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 178 del 2020 la Corte di appello di Perugia, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni 2011, 2012 e 2013 da Fabio Nardi, già iscritto alla gestione artigiani in qualità di socio lavoratore della Ternana Sollevamenti srl, i redditi derivanti dalla partecipazione alla Nardi Green Power srl.
2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l'intimato non ha svolto attività difensiva.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e in connessione con la legge n. 223/1990, dell'art. 53 co. 2 lett.
d) del dpr n. 917 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del Nardi, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo perché socio fondatore della stessa e, in quanto tale, il relativo reddito era da qualificarsi come di lavoro autonomo.
2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.
3. Con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società RG 12988/2021 di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)".
4. Il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del "socio fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett.
d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi.
5. In ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d'appello, gli utili conseguiti da Fabio Nardi per la partecipazione societaria alla Nardi Green Power srl, di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa.
6. In conclusione, ad avviso del Collegio, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società.
7. Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva - (Cass. n. 18765/2022; Cass. n. 10969/2022) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore-, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992.
8. Non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata.RG 12988/2021 9. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.