Cassation court dismisses appeal as issues already decided in prior judgment regarding administrative penalty verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested administrative penalty relied on a verification report already subject to a final judgment. The appellant argued that the lower court incorrectly treated the report merely as evidence rather than a constitutive fact, but the court found all merit issues precluded by the prior decision. Consequently, the court ruled that re-examining these points would risk conflicting judgments, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: When a prior judgment has definitively established the validity or invalidity of a document serving as the basis for a subsequent administrative order, all related merit arguments are precluded in the new proceeding to avoid contradictory judgments.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8606-2021 proposto da: LIMA ANTONIO MARIA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO LICARI; - ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricoffente- avverso la sentenza n. 368/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 08606 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 8606/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 368/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Enna che aveva respinto l'opposizione, proposta da Antonio Maria Lima, avverso l'ordinanza emessa dalla DTL di Enna con la quale era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento di euro 1.507,70, a titolo di sanzione amministrativa, per avere impiegato nella sua azienda il lavoratore Salerno Emiliano per un numero di ore superiore alle quaranta settimanali e comunque a quelle registrate, come precisate nel verbale unico di accertamento del 15.10.2012 redatto dagli ispettori dell'INPS.
2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che:
a) i vizi del verbale di accertamento, che aveva poi determinato l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, erano stati già oggetto di altro giudizio conclusosi con sentenza della medesima Corte territoriale n. 264/2018, verosimilmente passata in giudicato;
b) analogamente andava rilevato per le doglianze riguardanti i profili di merito che erano stati già valutati dalla precedente suindicata pronuncia.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Antonio Maria Lima affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro Servizio XXII.
4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia che la Corte distrettuale erroneamente aveva ritenuto preclusa la trattazione di profili e questioni asseritamente già proposti nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del verbale di accertamento costituente solo una fonte di prova e non il fatto costitutivo dei diritti.
3. Con il secondo motivo si censura l'erroneità della decisione dei giudici di seconde cure per avere valorizzato un effetto riflesso della RG 8606/2021 pronuncia emessa nei confronti dell'INPS anche nei riguardi della autorità che aveva emesso la ordinanza ingiunzione (Direzione Territoriale del Lavoro di Enna).
4. Con il terzo motivo si deduce la motivazione apparente perché i profili prospettati nell'atto di appello non erano stati dedotti nel precedente giudizio e per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla richiesta di prova testimoniale avanzata in via subordinata.
5. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
6. Come si evince dallo storico della gravata sentenza, l'odierno ricorrente aveva già impugnato il verbale unico di accertamento delle contestazioni amministrative con autonoma opposizione respinta sia in primo grado che in secondo, con pronuncia della Corte distrettuale ritenuta passata in giudicato (Corte di appello n. 264/2018).
7. Detta ultima circostanza non è stata smentita dal Lima, anche in sede di memoria, ed il fatto che era stata ritenuta ammissibile una autonoma opposizione avverso il verbale di accertamento è una statuizione divenuta definitiva.
8. Orbene, osserva il Collegio che nel successivo giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione, seppure emessa da autorità diversa da quella che aveva accertato le violazioni, è stata fatta valere una invalidità derivata della stessa a causa della dedotta nullità del verbale unico di accertamento, che però era stato autonomamente impugnato.
9. E' chiaro, quindi, che tutti i profili già esaminati nel procedimento avente ad oggetto il suddetto verbale si dimostrano preclusi nel secondo giudizio, proprio in considerazione del thema decidendum di quest'ultimo fondato su una invalidità derivata della opposta ordinanza-ingiunzione: e se vi erano punti non condivisibili, come decisi in sede di valutazione della validità del verbale di accertamento, avrebbero dovuti essere impugnati nel primo giudizio.
10. La Corte distrettuale non ha attribuito, pertanto, valore di giudicato esterno alla pronuncia emessa in sede di opposizione al verbale, né ha conferito a quest'ultimo valore di prova privilegiata, ma si è limitata a 2 k RG 8606/2021 ritenere, con un accertamento di fatto di sua spettanza ed insindacabile in cassazione perché adeguatamente motivato, che il secondo giudizio era in sostanza legato da un rapporto di pregiudizialità diacronica con il primo (essendo stata dedotta la invalidità derivata della ordinanza ingiunzione dall'atto presupposto) e, quindi, tutte le doglianze sul merito della contestazione erano ormai precluse.
11. La statuizione è corretta perché un nuovo sindacato sugli stessi punti, in un procedimento in cui il thema decidendum si legava indissolubilmente al decisum del primo, potenzialmente avrebbe potuto determinare un eventuale contrasto di giudicati.
12. Relativamente, invece, alla doglianza relativa alla sentenza di primo grado (carenza di motivazione sulla eccepita violazione della disciplina ex art. 13 D.Igs. n. 124/2014) la Corte territoriale si è pronunciata, e ciò esclude ogni vizio di asserita carenza di motivazione, ritenendola anche in questo caso, con un accertamento di fatto esente dai vizi ex art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione, infondata e pretestuosa.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s