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Ordinanza — n. 28566/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28566/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28566/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30870-2019 proposto da: DELLI MUTI RAFFAELLA, LOSITO CARLANTONIO, in proprio e quale erede di LOSITO MARIA NICOLA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MENICHELLA; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 528/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 230 bis c.c; Ordinanza — n. 28566/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 528/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

Parole chiave

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adesione all'assicurazione sociale contributi di mantenimento familiare categoria contributiva salario familiare accertamento dell'incapacità lavorativa integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 230 bis c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30870-2019 proposto da: DELLI MUTI RAFFAELLA, LOSITO CARLANTONIO, in proprio e quale erede di LOSITO MARIA NICOLA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MENICHELLA; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 528/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. Rilevato che: La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di Losito Maria Nicola, Losito Carlantonio e Delli Muti Raffaella - questi ultimi, rispettivamente, figlio e nuora di Losito Maria Nicola - diretta a negare le omissioni contributive contestate dall'Inps per la mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo 1/7/2010, 31/12/2014, elenchi nei quali i ricorrenti erano stati iscritti d'ufficio; dalle dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti in sede ispettiva, nonché dalle testimonianze escusse nel giudizio di primo grado, i giudici del merito avevano tratto il convincimento che il rapporto sussistente tra figlio o nuora e titolare dell'azienda era da ricondurre nell'ambito della collaborazione prestata in ambito familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., con carattere di abitualità e prevalenza, sicché gli stessi erano da qualificare come coadiuvanti familiari del nucleo coltivatore diretto facente capo alla Losito ed erano tenuti all'iscrizione negli elenchi e al versamento dei contributi; avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Losito Carlantonio e Delli Muti Raffaela sulla base di un unico motivo; l'Inps ha resistito con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte;

Considerato che: con unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2 I. 1047/1957, 2 e 3 I. n. 9/1963, osservando che gli accertamenti effettuati dagli ispettori INPS e trasfusi nei verbali in Ric. 2019 n. 30870 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- relazione alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi ricorrenti in sede ispettiva non avevano valore probatorio in relazione a fatti non avvenuti in presenza di pubblici ufficiali e che in mancanza di diretta e abituale attività di coltivazione dei fondo da parte di Losito Maria Nicola (della quale lo stesso istituto chiede l'iscrizione come unità non attiva) neppure i parenti potevano essere qualificati familiari coadiuvanti per essere venuto meno il nucleo diretto coltivatore, sicché erroneamente l'impresa era delineata come quella ex art. 230 bis c.c.; il ricorso è infondato e va rigettato; la Corte d'appello, infatti, ha attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese dagli stessi interessati agli ispettori, integranti elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, in concorso con gli altri elementi probatori; per giurisprudenza costante (cfr.

Cass. n. 14965 del 06/09/2012, Cass. n. 17702 del 07/09/2015), il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine, nella specie, prime tra tutte, le dichiarazioni degli stessi interessati, né i ricorrenti contraddicono la costruzione della fattispecie come riconducibile all'art. 230 bis c.c., allegando una diversa configurazione del rapporto del coadiuvante (es. di tipo subordinato), mentre per il resto la censura propone sub specie violazione di legge una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019); per le indicate ragioni il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2019 n. 30870 sez. ML - ud. 14-06-2022 -3- Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/0 e accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del