Italian Court dismisses appeal on public service pay, citing lack of binding precedent and procedural omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Francesco Caparello against the Catanzaro Court of Appeal's decision. Caparello argued that lower courts failed to apply binding external res judicata regarding his superior duties and omitted a claim for back pay. The court rejected these arguments, finding the lower court's contradictory rulings on identical facts did not create a binding precedent requiring remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 2967 c.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation will not remit a case to the single-instance section when the lower court's contradictory decisions on identical facts do not constitute binding external res judicata sufficient to compel remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25861-2020 proposto da: CAPARELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI, 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FEROLETO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZINA MANFREDI; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANZARO , in persona della Commissione Straordinaria, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA SABRINA ANTONELLA CAGLIOTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 25861 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme, rigettava la domanda proposta da Francesco Caparello nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni di responsabile del magazzino generale dell'ASP riconducibili all'inquadramento in categoria DS superiore a quello in C riconosciuto dall'Azienda datrice con condanna di questa all'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla categoria DS "fino al momento in cui il ricorrente occuperà tale mansione superiore"; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Caparello di inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro ed infondata nel merito la domanda del medesimo pur riguardata secondo la qualificazione a questa attribuita dal primo giudice, il quale, mentre rigettava la domanda del Caparello come proposta nel ricorso introduttivo, in cui questi invocava a fondamento della stessa l'art. 52, comma 2 lett, a), assumendo di essere stato investito di mansioni appartenenti alla qualifica superiore per assicurare la copertura di un posto vacante in organico - rigetto motivato dal non aver il Caparello dimostrato di essere stato adibito alle mansioni proprie della qualifica rivendicata in presenza di un posto vacante in organico, dal momento che nella dotazione organica della ASL n. 6 di Lamezia Terme la UO Gestione Magazzini, di cui il Caparello veniva in un ordine di servizio indicato come affidatario della posizione di responsabile, era solo prevista come di nuova istituzione e più non risultava nell'atto aziendale di cui la stessa ASL si dotava nel novembre del 2001 - perveniva all'accoglimento della domanda medesima sotto il diverso profilo, accertato sulla base della prova orale e documentale in atti, dello svolgimento in fatto delle mansioni appartenenti alla superiore categoria DS; che la Corte territoriale perveniva al convincimento dell'infondatezza della domanda anche sotto tale profilo motivando nel senso che le attività di cui era stato accertato lo svolgimento rientravano nelle competenze e nelle mansioni proprie del personale inquadrato in categoria C, risultando del tutto priva di significato la circostanza meramente nominale, viceversa valorizzata dal primo giudice, che nel carteggio in atti il Caparello fosse indicato quale responsabile del magazzino generale della ex ASL n. 6 di Lamezia Terme; - che a ciò la Corte territoriale si determinava, avendo escluso la rilevanza di una precedente pronunzia del Tribunale di Lamezia Terme n. 1203/2007, divenuta irrevocabile a seguito della conferma in appello intervenuta con la decisione n. 576/2011 della stessa Corte d'Appello di Catanzaro, che, a seguito del ricorso proposto dal Caparello nel 2000 avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni di categoria DS sempre in relazione al ruolo di responsabile del magazzino generale dell'ASL n. 6, riconosceva lo svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'1.7.1998 e fino al 22.5.2003, e ciò a motivo, secondo quanto la Corte territoriale rileva nell'illustrazione dello svolgimento del processo a pag. 2 della sentenza (secondo periodo del secondo capoverso, sottolineato), dell'essere la limitazione dipesa dal fatto che non era emersa la prova per il periodo successivo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Caparello, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2967 c.c. e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto dell'effetto vincolante del giudicato esterno derivante dalla precedente decisione n. 1203/2007 del Tribunale di Lamezia Terme, divenuta irrevocabile, che aveva accertato il rivendicato svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria DS in relazione al ruolo di responsabile del Magazzino generale della ASL n. 6 per il periodo 1.7.1998/22.5.2003; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine alla domanda da ritenersi, a detta del ricorrente, oggetto del giudizio, volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico proprio della categoria C per il periodo dal 22.5.2003 al marzo del 2008, allorché il ricorrente risultava ancora inquadrato in categoria B, avendo conseguito la categoria C appunto dal marzo 2008; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie - già rilevabile in relazione alle conclusioni formulate, in base alle quali la richiesta del trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate è limitata "fino al momento in cui il ricorrente occuperà tale mansione superiore", ma soprattutto in relazione al prospettare esiti difformi delle pronunzie della Corte territoriale con riguardo alla prima ed alla seconda decisione del Tribunale di Lamezia Terme rispetto a fatti costitutivi apparentemente identici (significativo della evidente contraddittorietà delle pronunzie è il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della prima decisione del Tribunale di Lamezia Terme, confermata in appello, fino al 22.5.2003, quando nella seconda decisione della Corte d'Appello di Catanzaro si nega l'inserimento della UO Magazzino Generale nell'atto aziendale della ASL n. 6 emanato nel novembre 2001, ed ancor più la negazione in quella prima sentenza della riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente alla superiore categoria DS per il periodo successivo, tale da legittimare l'odierno rigetto della domanda per il medesimo periodo da parte della Corte territoriale) - non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice;
P.Q.M.
La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camer