Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28560/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case regarding employer's obligation to reinstate employee after mandatory suspension ends.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28560/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the case to a single section for a full trial rather than dismissing it. The lower court ruled that an employee must offer work to trigger the employer's duty to reinstate after a mandatory suspension, a point contested by the employee. The court found the legal issue novel and significant enough to require a complete examination of the facts and arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, D.P.R. n. 3/1957; Art. 1418 c.c.: When the law does not automatically mandate an employer's obligation to reinstate an employee following the end of a mandatory suspension, the employee must proactively offer their work, and the employer's liability for damages arises only upon the employee's failure to do so.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory suspension reinstatement obligation employee duty employer liability remittal to single section labor law damages calculation sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, D.P.R. n. 3/1957
Art. 19 CCNL 3.11.2005
Art. 29, comma 2 CCNL 5.12.2006
Art. 35, comma 3 CCNL 5.12.2006
Art. 97 Cost.
Art. 1418 c.c.
Art. 33 CCNL 2002-2005
Art. 35 CCNL 2002-2005
Art. 36 CCNL 2002-2005
Art. 44 CCNL 2002-2005
Art. 48 CCNL 2002-2005
Art. 1207 c.c.
Art. 1208 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1219 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23590-2020 proposto da: RAGOSTA CLAUDIO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 59, presso lo studio dell'avvocato LINDA DI RICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BENITO ALENI; - ricorrente- contro ASL NAPOLI 1 CENTRO , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA BATTISTA BUONAVOGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO PIRONTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1416/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 23590 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 27 maggio 2020, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva parzialmente la domanda proposta da Claudio Ragosta nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, riconoscendo il risarcimento del danno per la mancata riammissione in servizio all'atto della cessazione della sospensione obbligatoria dal servizio conseguente all'applicazione a carico del Ragosta della misura cautelare degli arresti domiciliari cessata il 13.3.2009 solo per il periodo successivo all'offerta formale della prestazione lavorativa formulata dal Ragosta il 30.12.2012 precedente all'accoglimento da parte della ASL datrice della richiesta di rientrare in servizio intervenuta solo in data 15.3.2013; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, stante la mancata previsione da parte dell'art. 92, d.P.R. n. 3/1957 delle modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla riammissione in servizio, se automaticamente per impulso del datore di lavoro ovvero invece su richiesta del lavoratore che potrebbe non avere interesse alla ripresa dell'attività lavorativa e l'inconfigurabilità di un obbligo del datore di lavoro, una volta cessata la causa di sospensione, di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, che il lavoratore deve offrire la sua prestazione lavorativa o ritornando o chiedendo di ritornare potendo solo in tal caso scattare la mora credendi del datore di lavoro con tutte le conseguenze di legge; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ragosta, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 1 Centro; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, CCNL 3.11.2005, 29, comma 2 e 35, comma 3, CCNL 5.12.2006, 97, comma 1, Cost. e 3, I. n.97/2001, art. 1418 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il fraintendimento della quaestio iuris sottesa alla fattispecie data, non, come inteso dalla Corte territoriale, dalla sussistenza o meno dell'obbligo del soggetto datore di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, bensì dall'illegittimità per contrasto con le disposizioni di legge e di contratto invocate del comportamento dell'Asl che avrebbe prolungato la sospensione dal servizio senza, peraltro, aver mai disposto a carico del Rgosta la sospensione facoltativa o aver avviato il relativo procedimento disciplinare; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. 97 T.U. n. 3/1957, 1207, 1208, 1218, 1219, 1175, 1176 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale ed intesa a negare al Ragosta la restitutio in integrum della posizione economica da ritenersi viceversa operante, anche in difetto di offerta della prestazione lavorativa, ove la Corte stessa avesse correttamente interpretato il comportamento dell'ASL datrice come illegittimo prolungamento della sospensione obbligatoria dal servizio non seguito dall'assunzione degli ulteriori provvedimenti della sospensione facoltativa o dall'avvio del procedimento disciplinare; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 35, 36, 44, 48 CCNL di comparto relativo al quadriennio economico 2002-2005 nonché primo biennio economico 2006-2007 del CCNL 17.10.2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 nonché secondo biennio economico 2008/2009 del CCNL 6.5.2010, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha sancito l'infondatezza della censura relativa alla quantificazione delle somme dovute per il periodo in relazione al quale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla restitutio in integrum, assumendo l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte medesima per il quale la pretesa del ricorrente doveva ritenersi limitata al riconoscimento del 50% della retribuzione originariamente decurtata per affermare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo attualizzato in base agli intervenuti rinnovi contrattuali; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti in termini, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice;

P.Q.M.

La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la tratta