Italian Supreme Court dismisses Inps appeal for lack of specific relevance to lower court's reasoning on contributory debt concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Inps's cassation appeal inadmissible due to a lack of specific relevance to the lower court's decision. The Inps argued that the appellant's failure to complete the 'Quadro RR' form constituted a fraudulent concealment of contributory debt, thereby suspending the statute of limitations. The court rejected this claim, noting that the lower court had already determined the omission occurred in good faith within an uncertain legal landscape and that proving fraudulent concealment requires a specific factual assessment beyond mere procedural omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n. 8 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the cited legal provisions lack specific relevance to the lower court's expressed reasoning, particularly regarding the judicial assessment of fraudulent concealment which cannot be presumed from procedural omissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8750-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro IOVANE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO IOVANE, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021 n. 08750 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- avverso la sentenza n. 44/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la contribuzione pretesa dall’Istituto per l’anno 2011, a seguito della iscrizione di Giuseppe Iovane alla Gestione separata, perché prescritta, pur considerando la proroga disposta col D.P.C.M. del 6.6.2012. La Corte ha escluso, per quanto ancora rileva, che la mancata compilazione del “Quadro RR” integrasse un occultamento doloso del debito contributivo.
2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Giuseppe Iovane ha resistito con controricorso.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale,ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.
5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Ric. 2021 n. 08750 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- 6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. 7.Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.
Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, e la mancata compilazione del quadro RR era avvenuta “in buona fede […] nel pregresso incerto panorama interpretativo”. L’Inps, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.
Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, Ric. 2021 n. 08750 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v.
Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.
9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto