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Ordinanza — n. 28510/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to voluntary withdrawal without proper notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28510/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Anania's appeal inadmissible because he voluntarily withdrew the lawsuit without notifying his opponents, Giuseppa and Giovanni Polizzi. Although the withdrawal was effective due to its non-acceptive nature, the lack of notification meant the opposing party remained unaware of the procedural change. Consequently, the court ruled the appeal dismissed for a subsequent lack of interest, ordering Anania to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 375, 380bis c.p.c.; A voluntary withdrawal of an appeal remains effective despite lack of notification to the opposing party, but the appeal is subsequently declared inadmissible due to the resulting lack of interest.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal lack of notification subsequent lack of interest inadmissibility appeal litigation costs allocation rinuncia alle prestazioni d'assicurazione conseguenze del ritiro condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 380bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10140 del 28/05/2020
La rinuncia non è, tuttavia, un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti nonostante ne sia mancata la notifica, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv.
Cass. n. 15980 del 14/07/2006
657723 - 01) e in precedenza Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv.
Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24594-2021 proposto da: ANANIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G. RUBINI n. 48 pal. D, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE GULLO, che lo rappresenta e difende unitamente a sé stesso; -ricorrente - contro POLIZZI GIUSEPPA e POLIZZI GIOVANNI, domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato SOLINA NICOLÒ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 544/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositatail 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. L’avvocato Giovanni Anania impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza, resa in grado d’appello, del Tribunale di Trapani n. 544 del 23/06/2021. Resistono con controricorso Giuseppa e Giovanni Polizzi. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, per tardività dell’impugnazione, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato rinuncia.

La rinuncia al ricorso formulata dall’avvocato Anania non è stata notificata ai Polizzi, o quantomeno non vi è prova del compimento di attività di notificazione, e non risulta che essi ne abbiano avuto conoscenza. La rinuncia non è, tuttavia, un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti nonostante ne sia mancata la notifica, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 - 01) e in precedenza Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489 -01).

Il ricorso, a seguito della detta rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono poste a carica dell’avvocato Anania e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.

Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (si richiama la già citata veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 –01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consig