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Ordinanza — n. 28509/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative detention warning due to failure to timely oppose underlying payment order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Elio Beneduce's appeal against the Bologna City Council's administrative detention warning. Beneduce argued that the warning was invalid because the underlying traffic violation notices were never served, claiming this defect should have nullified the entire administrative chain. The court rejected this, ruling that since Beneduce received the payment order, he must have raised any defects regarding the underlying notices by opposing that specific order within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 201, comma 5, Codice della Strada; Art. 6, comma 6, D.Lgs. 150/11: An administrative detention warning is independently appealable, but if the underlying impositive acts were notified and not opposed within legal terms, only defects in the warning itself may be raised, not censure of the presupposed acts.

Parole chiave

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administrative detention warning traffic violation notices timely opposition requirement nullity of administrative acts procedural exhaustion infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 201, comma 5, Codice della Strada
Aggiunse che in ogni caso il proprio debito si era estinto “ai sensi dell’art. 201, comma quinto, cod.
Art. 6, comma 6, D.Lgs. 150/11
2, secondo capoverso, del ricorso): pertanto, quand’anche fosse vero che i verbali di contestazione non erano mai stati precedentemente notificati all’interessato, questi avrebbe dovuto comunque proporre la propria opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica, ex art. 6, comma 6.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
(-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015
L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all’esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018
635989 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 15695 del 17.5.2022
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29200 del 21.12.2020
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29200 del 21.12.2020; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018
23266 del 23.10.2020; Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018; Sez.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26177-2020 proposto da: BENEDUCE ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 441, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CICCONETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI BOLOGNA; -intimato - avverso la sentenza n. 4/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Il 9 marzo 2016 il Comune di Bologna notificò ad Elio Beneduce un preavviso di fermo amministrativo. Tale preavviso era fondato sull’omesso pagamento, da parte del destinatario, di tre sanzioni amministrative irrogate per altrettante violazioni al codice della strada.

2. Elio Beneduce propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bologna avverso il suddetto preavviso di fermo amministrativo. Dedusse, a fondamento dell’opposizione, di avere ritualmente ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento; di avere conseguentemente “chiesto in via di autotutela” al Comune di Bologna l’ostensione dei verbali di contestazione delle infrazione; che all’esito di tale accesso agli atti aveva verificato che i suddetti verbali non erano stati notificati. Aggiunse che in ogni caso il proprio debito si era estinto “ai sensi dell’art. 201, comma quinto, cod. strad.”. Chiese pertanto l’annullamento sia del preavviso di fermo, sia degli atti ad esso presupposti, vale a dire l’ingiunzione di pagamento ed i tre verbali di contestazione.

3. Con sentenza 25 ottobre 2016 n. 3027 il Giudice di pace di Bologna rigettò l’opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente. Con sentenza 3 gennaio 2020 n. 4 il Tribunale di Bologna rigettò l’appello. Il Tribunale ritenne che: -) Elio Beneduce era decaduto dalla facoltà di impugnare sia il preavviso di fermo amministrativo, sia l’ingiunzione di pagamento; -) infatti, poiché l’ingiunzione di pagamento gli era stata ritualmente notificata, qualsiasi vizio inerente l’omessa notifica dei verbale di contestazione si sarebbe dovuto far valere proponendo tempestiva opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento, il che non era avvenuto.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da Elio Beneduce con ricorso fondato su un solo motivo, ed illustrato da memoria. L’Amministrazione comunale di Bologna è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo, e che sul punto non può condividersi la proposta del relatore, di cui all’art. 380 bisc.p.c.. L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all’esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 -01), con la conseguenza che il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 201 codice della strada, nonché degli artt.115 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/92. Al di là di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo si sostiene comunque una tesi giuridica così riassumibile: poiché la nullità di un atto amministrativo prodromico comporta la nullità di tutti gli atti amministrativi conseguenziali, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il fermo amministrativo, a causa della mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada. 2.1.

Il motivo è infondato. È lo stesso ricorrente, infatti, ad ammettere di avere ritualmente ricevuto nel 2014 la notifica dell’ordinanza ingiunzione (p. 2, secondo capoverso, del ricorso): pertanto, quand’anche fosse vero che i verbali di contestazione non erano mai stati precedentemente notificati all’interessato, questi avrebbe dovuto comunque proporre la propria opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica, ex art. 6, comma 6. d. lgs. 150/11. La mancata previa notifica del verbale, infatti, è pur sempre un vizio dell’ordinanza-ingiunzione, ed i vizi dell’ordinanza - ingiunzione debbono essere fatti valere con l’opposizione a quest’ultima.

Chi riceve regolarmente la notifica d’una ordinanza-ingiunzione (o d’una cartella di pagamento), e non l’impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione. Questi princìpi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha già stabilito che “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” ( ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 15695 del 17.5.2022;

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29200 del 21.12.2020; Sez. 5, Ordinanza n. 23266 del 23.10.2020; Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13.12.2018; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d