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Ordinanza — n. 28507/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal arguing that solidary debtors cannot be served with multiple separate payment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28507/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of Di Chicco against the Appellate Court's decision in a debt collection case. The appellants argued that the lower court incorrectly applied the principle allowing multiple payment orders against solidary debtors, claiming this violated their rights. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that while individual solidary debtors can be sued for the whole debt, the creditor can still issue multiple orders to preserve collection expectations, and the reduction of excessive costs was a valid remedy.

Regesto Legislator

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Art. 1292, 1294, 1295 c.c.; Art. 2, 111 Cost.: In solidary obligations, each debtor is liable for the whole, permitting multiple payment orders against different debtors to ensure creditor satisfaction, provided excessive costs are mitigated.

Parole chiave

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solidary obligation payment order multiple notices debt collection heirs liability pro quota execution civil procedure imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Avverso la detta sentenza propongono ricorso in cassazione i Di Chicco-Buonvino con un motivo di violazione e (o) falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt.
Art. 1292 cod. civ.
Art. 1294 cod. civ.
Art. 1175 cod. civ.
Art. 2 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 451 del 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30321-2021 proposto da: DI CHICCO BRUNO, DI CHICCO GRAZIA, DI CHICCO NICOLA, DI CHICCO SILVESTRO LUIGI, BUONVINO MARIA LUIGIA e DI CHICCO MAURO quali eredi di Di Chicco Roberto, elettivamente domiciliati in LAVELLO, alla via G. BRUNO, n. 3/A, presso l'avvocato MAURO DI CHICCO, che li rappresenta e difende oltre che quale difensore di sé stesso; - ricorrenti - contro IACOVIELLO MAURO, IACOVIELLO ANGELA ANTONIETTA, IACOVIELLO SAVINO, IACOVIELLO PASQUALE SAVINO, quali eredi di Coronata Iacoviello, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DONATO BELLASALMA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 571/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Nicola, Grazia, Bruno, Silvestro Ligi e Mauro Di Chicco e Maria Luigia Buonvino, quali eredi di Roberto Di Chicco, difesi dall’avvocato Mauro Di Chicco, che è anche ricorrente in proprio, impugnano, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 571 del 16/09/2021, della Corte di Appello di Potenza che ha ritenuto infondato il loro appello, in causa di opposizione all’esecuzione, che li aveva visti, peraltro, in gran parte vincitori, affermando che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato il principio dell’essere ciascun condebitore suscettibile di essere escusso per l’intero, con la conseguenza che potevano essere spiccati più atti di precetto nei confronti di più debitori, al fine di mantenere intatte le proprie aspettative di soddisfazione del credito.

Resistono con controricorso Angela Antonietta, Mauro e Pasquale Savino Iacoviello, quali eredi di Incoronata Iacoviello. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Parte ricorrente ha depositato memoria. La prospettazione di cui alla detta memoria di parte ricorrente sulla tardività del controricorso è fondata in quanto il ricorso è stato notificato il 26/11/2021 eil termine per il controricorso scadeva, quindi il 5/1/2022 mentre viceversa esso risulta notificato il 7/1/2022.

Il ricorso è infondato. La creditrice Incoronata Iacoviello aveva intimato due precetti nei confronti dei due debitori, Roberto i Chicco e Maria Luigia Buonvino, pro quota per spese processuali. L’opposizione a precetto, da questi proposta dinanzi al Tribunale di Melfi, venne accolta nei limiti dell’eliminazione da ciascun precetto di euro 186,88. L’appello dei Di Chicco-Buonvino, quali eredi di Roberto Di Chicco e in proprio, è stato rigettato dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 571 del 16/09/2021. Avverso la detta sentenza propongono ricorso in cassazione i Di Chicco-Buonvino con un motivo di violazione e (o) falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1292, 1294 e 1175 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 111 Cost. in relazione al mancato riconoscimento dell’illegittimità del frazionamento del credito unitario oggetto dell’obbligazione contenuta nel titolo.

Il ricorso è infondato poiché, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente l’obbligazione aveva carattere solidale e pertanto, ben poteva essere escusso pro quota, e non per l’intero, il singolo debitore solidale, come fatto palese dagli artt. 1292, 1294 e 1295 cod. civ., quest’ultima norma in tema di responsabilità degli eredi. La Corte d’Appello ha, inoltre, ampiamente motivato sulle ragioni per le quali nell’obbligazione solidale ciascun condebitore può essere escusso per l’intero e possono essere notificati più atti di precetto, affermando che a detta seconda eventualità poteva rimediarsi riducendo le spese eccessive, come il Tribunale aveva fatto, accogliendo parzialmente l’opposizione.

La Corte ha altresì specificato per quale ragione riteneva non applicabile la giurisprudenza nomofilattica richiamata dagli appellanti (Sez. U n. 451 del 2020 divieto di frazionamento, in fattispecie di un unico creditore nei confronti di un unico debitore). Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la tardività del controricorso degli eredi Iacoviello. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci