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Ordinanza — n. 28466/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28466/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28466/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25924-2020 proposto da: DE STEFANO IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI N. 19, presso lo studio dell'avvocato RENATO PIERO BIASCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA RAFFAELE; - ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

Regesto Legislator

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artt. 91 c.p; Ordinanza — n. 28466/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 19, presso lo studio dell'avvocato RENATO PIERO BIASCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA RAFFAELE; - ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

Parole chiave

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spese legate all'invalidità rendita d'invalidità prestazione d'assicurazione sociale spese di assicurazione malattie incasso dei contributi di mantenimento indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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artt. 91 c.p
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25924-2020 proposto da: DE STEFANO IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI N. 19, presso lo studio dell'avvocato RENATO PIERO BIASCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA RAFFAELE; - ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO che, con sentenza del 21 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da Ivo De Stefano nei confronti dell'INPS dichiarando il diritto del De Stefano a vedersi commisurare l'indennità di CIGS al massimale superiore e condannando l'INPS al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto percepito nonché alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo, in euro 2.000,00 e per il secondo in euro 2.500,00 oltre accessori e spese generali; - che per la cassazione di tale decisione in punto spese di lite ricorre il De Stefano, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite per essere le stesse liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali relativamente allo scaglione di riferimento nella specie da individuarsi, stante il valore della causa pari ad euro 30.252,67, in quello compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00; che il motivo merita accoglimento, risultando in effetti inferiori alle tariffe professionali quali definite per i giudizi di valore compresi tra euro 26.000,00 e 52.000,00 gli importi liquidati in relazione alle fasi in cui si è articolato il giudizio in primo e secondo grado ed alle riduzioni come previste nei massimi dal D.M. n. 37/2018; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in