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Ordinanza — n. 28465/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for asbestos exposure benefit by ruling prescription starts upon knowledge of exposure, not retirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's application of a ten-year prescription period starting from the employee's retirement date. The appellant argued that the prescription should only begin when the worker actually became aware of the asbestos exposure exceeding safety limits. The court agreed, establishing that for this specific benefit, the ten-year term runs from the moment of knowledge of the hazardous exposure, which can occur after retirement.

Regesto Legislator

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Art. 13 cc. 8 d.lgs. n. 257/1992; The right to a contributory revaluation for asbestos exposure is subject to a ten-year prescription period that commences from the date the interested party acquires knowledge of the fact of having been exposed to asbestos above the threshold during their work, not from the date of retirement.

Parole chiave

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asbestos exposure benefit ten year prescription period knowledge of exposure contributory revaluation retirement date presumption pensione di anzianità esposizione all'amianto condizione di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13 cc. 8 d.lgs. n. 257/1992
06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da Giovanni Forestieri nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 cc.
Art. 2935 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 2697, comma 2, c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
art. 380 bis c.p
articolo 2935 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 2856/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25480-2020 proposto da: FORESTIERI GIOVANNI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA MANICONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; - resistente - avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 25480 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da Giovanni Forestieri nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 cc. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per essere ampiamente decorso il termine di dieci anni tra la data di pensionamento dell'istante, risalente al gennaio 1993, e la presentazione della domanda all'INPS intervenuta in data 11.11.2015; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Forestieri, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'Inps si è limitata a rilasciare procura per l'eventuale difesa in sede di udienza di discussione; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo ritenuto gravare sul ricorrente gli oneri di allegazione e prova della conseguita consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del maturato convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte del ricorrente; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex mu/tis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; - che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione Così deciso in Roma, n