Ordinanza — n. 28464/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 25425-2020 proposto da: OTTOMANI GIAMBATTISTA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA MANICONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PA - resistente - avverso la sentenza n. 238/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, articolo 2935 c.c; Ordinanza — n. 28464/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 238/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25425-2020 proposto da: OTTOMANI GIAMBATTISTA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA MANICONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PA - resistente - avverso la sentenza n. 238/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 25425 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza, rigettava la domanda proposta da Giambattista Ottomani nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per essere ampiamente decorso il termine di dieci anni tra la data di pensionamento dell'istante, risalente al luglio 1994, e la presentazione della domanda all'INPS intervenuta in data 11.11.2015; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Ottomani, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l'Inps non ha svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo ritenuto gravare sul ricorrente gli oneri di allegazione e prova della conseguita consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex muitis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione Così deciso in Roma, nell'adu