INPS appeal dismissed; capital gains from passive shareholding excluded from social security contribution base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital gains from passive shareholding from the social security contribution base. The INPS argued that all business income should be included, but the court maintained that profits from mere participation in capital companies without active work constitute capital income. Consequently, the court upheld the precedent that such income does not form the taxable base for INPS contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992; Art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986: Profits derived from mere participation in capital companies without active work are classified as capital income and are excluded from the taxable base for calculating social security contributions.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24709-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, (// presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro TARDIOLI ANNA MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO MULI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 24709 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 5 marzo 2020, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Spoleto e accoglieva l'opposizione proposta da Anna Maria Tardioli nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale veniva richiesto alla medesima il pagamento dei contributi I.V.S. di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Commercianti nel periodo gennaio 2007/dicembre 2011 relativamente ai redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione, esclusivamente quale socia, in tre società a responsabilità limitata; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, individuando la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegua che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Tardioli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. 438/1992 e, in connessione con questo, della I. 2 agosto 1990 n. 233, dell'art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 10, d.lgs. n. 241/1997, lamenta il discostarsi della Corte territoriale da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina invocata per la quale nella base imponibile ai fini dell'individuazione dapprima della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e successivamente, della prestazione pensionistica adeguata si debbano comprendere tutti i redditi di impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali; - che il motivo risulta infondato ritenendo il Collegio di dover dare continuità all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS, dando conto altresì i richiamati precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001; - che, pertanto, il ricorso va rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a