Cassation court dismisses INPS appeal as late, ruling appeal filed after statutory deadline expired due to pandemic suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible and ordered the institute to pay the appellant's legal costs. The appellant, Daniela Chiovaro, had previously won a lower court ruling awarding her higher pension classification, prompting the INPS to challenge this decision. The court found the appeal untimely because it was filed in September 2020, exceeding the August 2020 deadline which had been extended by the pandemic suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even if that limit was suspended by force majeure events like the pandemic.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24058-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GUADAGNINO; - ricorrente- contro CHIOVARO DANIELA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; - controrícorren te- avverso la sentenza n. 414/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 24058 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Treviso di accoglimento della domanda proposta da Daniela Chiovaro nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento, superiore a quello attribuito in A3, in C1 con decorrenza dall'1.9.2002, o, in subordine in B2 o, in ulteriore subordine in B1 e la condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze retributive e contributive tra il trattamento economico ritenuto spettante e quello effettivamente percepito, in parziale riforma della predetta decisione dichiarava aver la Chiovaro svolto mansioni riconducibili al superiore inquadramento in Cl dalla successiva data del 2.12.2002 e condannava l'Istituto al pagamento delle relative differenze; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento in C1, presupponendo i compiti svolti dalla Chiovaro la gestione di tutte le pratiche relative al settore di impiego, implicanti altresì la gestione delle relative varianze e la prestazione di funzioni di consulenza allo sportello e così il diritto al riconoscimento della superiore retribuzione peraltro solo all'esito del periodo di formazione trimestrale seguito da settembre 2002 e così dal 2.12.2002; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Chiovaro; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la controricorrente ha poi depositato memoria; - che all'odierna udienza di trattazione del ricorso, all'esito dell'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'INPS sollevata dalla Chiovaro nel proprio controricorso, in ragione della tardività del medesimo, notificato il 17.9.2020 quando, tenuto conto della sospensione dal 9.3 all'11.5. 2020 per l'emergenza epidemiologica, il termine semestrale veniva a scadenza il 20.8.2020, il Collegio ne accertava la fondatezza, disponendo per l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.