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Ordinanza — n. 28459/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure benefit prescription starting from INAIL certification date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28459/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Floridia's appeal against the Second Instance Court's decision denying his contributory benefit for asbestos exposure. Floridia argued that the prescription period had not yet expired, contending that the right was autonomous and that administrative delays prevented timely exercise. The court upheld the lower court's ruling, establishing that the prescription period began when Floridia submitted his certification request to INAIL in 2002, not when the denial was finally resolved in 2013.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; Art. 2935 c.c.: The prescription period for the contributory benefit for asbestos exposure begins from the date the interested party submits the request for certification of exposure to INAIL, as the acquisition of awareness constitutes the dies a quo.

Parole chiave

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asbestos exposure benefit prescription period start INAIL certification request contributory benefit rights administrative delay effect esposizione all'amianto certificato protettivo complementare perizia medica superata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992
CONSIDERATO - che il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 2935 c.c.
Art. 380-bis, c.p.c.
art. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3586/2019
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 1609/2022 — snciv
Italian Supreme Court allows INPS appeal, ruling prescription starts from worker's awareness of asbestos exposure, not pension start.
Ordinanza — n. 20029/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific laws and lack of decisive fact review.
Ordinanza — n. 30339/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against Inps ruling on asbestos pension revaluation prescription defense. The court found the lower court ruled on an unpresented prescription exception. The decision voids the appellate judgment for procedural error. The court ruled the lower court erred by ruling on a prescription exception not raised by the Inps. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods. The court found the lower court erred by ruling on an unpresented defense. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods.
Ordinanza — n. 23708/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on asbestos exposure claim, ruling prescription starts only upon actual knowledge of exposure.
Ordinanza — n. 28464/2022 — snciv
Cassation court allows pensioner's claim for asbestos exposure retroactive pension by starting prescription term from knowledge of exposure.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19814-2020 proposto da: FLORIDIA GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO PAPA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1232/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 19814 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da Giuseppe Floridia nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la natura autonoma del diritto e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dello stesso per averlo il Floridia azionato decorsi i dieci anni dalla presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL attestante l'acquisita consapevolezza del pregiudizio, che, in base all'orientamento accolto da questa Corte, costituisce il dies a quo del decorso della prescrizione en potendo l'interessato da quel momento esercitare il diritto medesimo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Floridia, affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità dell'impugnata sentenza per porsi la sancita prescrizione del diritto di cui all'ad 13, comma 8, I. n. 257/1992 in contrasto con la garanzia costituzionale che assiste posizioni giuridiche riconducibili agli artt. 2 e 32 Cost.; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esannk di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte di aver erroneamente individuato nella data di inoltro della domanda di certificazione all'INAIL il dies a quo del decorso della prescrizione; che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata considerazione della domanda di riesame presentata all'INAIL in data 30.6.2010, sul presupposto che alla stessa ben poteva ricollegarsi l'effetto interruttivo della prescrizione; che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica della ritenuta prescrizione del diritto invocando l'impedimento all'esercizio del diritto, cui la norma invocata ricollega il decorso della prescrizione, dovuto alla mancata certificazione dell'esposizione da parte dell'INAIL; che, con il quinto motivo, in subordine rispetto al motivo che precede, si propone la medesima censura relativa alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale dell'impedimento all'esercizio del diritto, invocando qui il difetto dei requisiti contributivi e di età richiesti per il pensionamento; che con il sesto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, si deduce la nullità della sentenza impugnata per non essere ritenuta prescrizione del diritto adeguatamente motivata in relazione alle caratteristiche del caso concreto, con particolare riferimento alla tardiva certificazione ricevuta dall'INAIL; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi per essere tutti diretti a confutare il convincimento del compiuto decorso della prescrizione su cui è fondata l'impugnata sentenza, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi del tutto infondati, essendosi la Corte territoriale nel sancire l'intervenuta prescrizione del diritto conformata all'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3586/2019) che ammette il decorso della prescrizione dal momento dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione qui correttamente ricondotta all'inoltro all'INAIL della domanda di certificazione (12.7.2002), il cui diniego, superato soltanto nel 2013 (allorchè trovava positivo riscontro la domanda di riesame inoltrata il 2010, cui peraltro non poteva ricollegarsi alcun effetto interruttivo della prescrizione, non potendosi configurare la domanda inviata a soggetto estraneo al rapporto un atto di esercizio del diritto) non ostava alla presentazione della domanda in via amministrativa all'INPS, avanzata, invece, ben oltre il decennio dalla predetta data (luglio 2014); che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R., n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al