Court remits public employment dispute regarding professional reassignment and dequalification to ordinary section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the municipality's appeal against a lower court ruling that ordered the reassignment of a public employee and awarded damages for professional dequalification. While the court acknowledged the appeal raised significant legal issues concerning the formal equivalence of duties under collective agreements, it deemed the specific factual context unique enough to warrant a deviation from established jurisprudence. Consequently, the case was not dismissed but remitted to the ordinary section for a full trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, d.lgs. n. 165/2001; The court established that while the concept of formal equivalence in public employment is generally non-justiciable, a specific factual assessment of professional incompatibility may justify a deviation from this rule to determine the legality of a transfer.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23006-2020 proposto da: COMUNE di MILITELLO in VAL DI CATANIA , in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO, 78, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO VERGA, rappresentato e difeso dall'avvocato AGATA BURTONE; - ricorrente- contro LAMANTIA NAZARIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SCIORTINO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 23006 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 23 marzo 2020, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltagirone e accoglieva la domanda proposta da Nazario Lamantia nei confronti del Comune di Militello Val di Catania, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell'istante, dipendente del Comune con profilo professionale "specialista in vigilanza, vicecomandante", categoria D, posizione economica D2, alla riassegnazione, previo accertamento dell'illegittimità del suo trasferimento all'area tecnica/protezione civile, alle predette originarie mansioni e la condanna del Comune al risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine e alla vita di relazione nonché del danno da perdita di chance; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la dequalificazione professionale, per aver attribuito rilevanza alle note del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici lette nel senso che le stesse esprimevano non solo la difficoltà di individuare nella propria area mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza da assegnare al Lamantia, ma altresì che le caratteristiche prettamente tecniche degli incarichi interessanti la Protezione Civile incidevano in modo tale che le normali attribuzioni di figura professionale destinataria nell'Area Servizi tecnici della medesima posizione del Lamantia, non si attagliavano alle caratteristiche professionali del medesimo, spingendosi fino alla richiesta di assegnazione del Lamantia ad altro ufficio, per derivarne, al pari del primo giudice, non la riassegnazione delle mansioni ma il solo risarcimento del danno; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune con un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Lamantia; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l'erronea interpretazione del predetto art. 52, da intendersi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che la norma, nel prevedere che il pubblico dipendente ha diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione del personale prevista dai contratti collettivi, fa riferimento ad un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice; - che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie - che, se prospetta un contrasto con l'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte intesa a fondare la valutazione dello ius variandi nell'ambito dell'impiego pubblico sul concetto di equivalenza formale, nondimeno giustifica lo scostamento dalla stessa sulla base di un giudizio di fatto fondato sull'accertamento dell'incompatibilità tra le caratteristiche professionali del ricorrente e quelle proprie dell'Area Servizi Tecnici cui, una volta rimosso dalle originarie mansioni, il medesimo era stato destinato - non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice;
P.Q.M.
La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione ordin