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Ordinanza Interlocutoria — n. 28456/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses golf federation's appeal, transferring case to a different judicial section due to jurisdictional mismatch.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Federation Italian Golf's appeal against a lower court ruling that rejected the existence of an indefinite-term employment contract with Barbara Fonte. The appellant argued for the conversion of a subordinate relationship, while the lower court found the entity to be a strict sports federation rather than an employer. Consequently, the Court ruled that the procedural requirements for the Sixth Section were not met and ordered the case's transfer to the Fourth Section.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 61 comma 3 D.Lgs. 276/2003; Art. 35 comma 6 L. 14/2009: When a cassation appeal is filed against a judgment on the nature of a labor relationship involving a sports federation, the Court must verify jurisdictional competence and may transfer the case to a different section if the specific statutory prerequisites for the original section are absent.

Parole chiave

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sports federation status indefinite term contract labor relationship nature cassation jurisdiction procedural transfer contratto di management sportivo contratto di lavoro in cascata contratti collettivi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
21-06-2022 -2- CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 61 comma 3 D.Lgs. 276/2003
Art. 35 comma 6 L. 14/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29961-2021 proposto da: FEDERAZIONE ITALIANA GOLF , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TERME DECIANE 8, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MONTONE, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro FONTE BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MORO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 18 marzo 2018, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato i due appelli riuniti proposti dalla Federazione Italiana Golf, rispettivamente nei confronti della sentenza del giudice del Tribunale di Padova n. 258 del 2017 - che aveva accolto il ricorso proposto da Barbara Fonte dichiarando, in assenza di progetto al momento dell'instaurazione del rapporto, la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'i febbraio 2014 - e di quella, (n. 214 del 2018), emessa sempre dal Tribunale di Padova che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla Fonte con condanna alla riassunzione ovvero al pagamento di dieci mensilità di retribuzione globale di fatto; in particolare, la Corte, riunite le due cause per connessione oggettiva e soggettiva, ha condiviso l'iter argomentativo del giudice di primo grado escludendo il carattere di interpretazione autentica all'art. 6 comma 35 L. n. 13 del 2009 e, quindi, ritenuto il carattere di Federazione sportiva stricto sensu della appellante, ha reputato infondate le doglianze afferenti alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; per la cassazione della sentenza propone ricorso la Federazione Gioco Golf, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, Barbara Fonte;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2021 n. 29961 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., allegandosi l'erronea statuizione della Corte d'appello in ordine alla conversione del rapporto subordinato a tempo indeterminato ab initio, nonché contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza; con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 D. lgs. 276 del 2003 e 35 comma 6 L. 14 del 2009, nonché errore e vizio nella motivazione; con il terzo motivo si denunzia ancora la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 D. lgs. 276 del 2003 e 35 comma 6 L. 14 del 2009, nonché errore e vizio nella motivazione; preliminarmente il Collegio rileva come non sussistano i presupposti per la trattazione presso la Sezione Sesta del presente procedimento e, pertanto, deve esserne disposta la trasmissione alla Sezione Quarta;

PQM La Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti per la trattazione del procedimento presso la Sezione Sesta, ne dispone la trasmissione alla Quarta Sezione. Così deciso nell'adunanza came