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Ordinanza Interlocutoria — n. 28455/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fourth Section regarding relevance of informational letter in social security collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the case to the Fourth Section for a ruling on the relevance of an informational letter in social security collection proceedings. While the first two grounds regarding document production and notification nullity were rejected, the court found the third ground concerning the informational letter's impact on procedural timeliness to have nomofilactic relevance. Consequently, the decision was not final but sent back for specialized analysis by the designated section.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 24 d.lgs. 46/1999: When a specific legal issue regarding the relevance of an informational letter in social security collection proceedings lacks unified case law, the court must remit the case to the appropriate section for a ruling on its nomofilactic relevance.

Parole chiave

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social security collection informational letter relevance procedural timeliness nomofilactic relevance remittal to section notification nullity document production notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Igs, 46/1999 e 140 c.p.c., rilevando che il ricorso sarebbe comunque tempestivo per nullità della notifica dall'avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso, come previsto dall'art. 140 c.p.c.; Ric.
Art. 24 d.lgs. 46/1999
Rilevato che: La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs.
Art. 345 c.p.c.
26-05-2022 -2- l'Inps è rimasto intimato; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
83 2012, per cui l'unico caso in cui la produzione di documenti in appello è ammissibile è costituito dalla causa non imputabile alla parte; con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c.
art. 24 d.lgs. 46/1999
Rilevato che: La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs.
art. 345 c.p
26-05-2022 -2- l'Inps è rimasto intimato; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 140 c.p
Igs, 46/1999 e 140 c.p.c., rilevando che il ricorso sarebbe comunque tempestivo per nullità della notifica dall'avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso, come previsto dall'art. 140 c.p.c.; Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10037 del 10/04/2019
Cass. n. 35692 del 19/11/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29026-2019 proposto da: MONTALTO MANUEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BIANCA; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. Rilevato che: La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, l'opposizione proposta da Manuel Montalto avverso avviso di addebito relativo a contributi per gli anni 2008/2013; il Tribunale aveva rilevato che, a fronte di specifica eccezione di inammissibilità per tardività, l'opponente non aveva svolto alcuna deduzione per confutare l'assunto, né aveva richiesto l'acquisizione della relata di notifica dell'avviso; la Corte d'appello perveniva alla medesima conclusione all'esito della produzione in sede di gravame di documento (ritenuto indispensabile perché attinente alla tempestività dell'opposizione) attestante la notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza il 14/10/2014, a fronte di ricorso depositato il 16 marzo 2015, rilevando che era stata così colmata una lacuna del giudice di primo grado, che aveva omesso di sollecitare la produzione dell'avviso di addebito notificato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Montalto sulla base di tre motivi;

Ric. 2019 n. 29026 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- l'Inps è rimasto intimato; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata dall'Inps per la prima volta in appello, osservando che, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 2 marzo 2017, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione di cui al D.L. 83 2012, per cui l'unico caso in cui la produzione di documenti in appello è ammissibile è costituito dalla causa non imputabile alla parte; con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., osservando che la Corte aveva omesso di considerare i rilievi del ricorrente riguardo alle circostanze che l'avviso di ricevimento non era sottoscritto dal contribuente e che in relazione alla compiuta giacenza dell'atto presso l'ufficio postale mancava l'invio della raccomandata; deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.

Igs, 46/1999 e 140 c.p.c., rilevando che il ricorso sarebbe comunque tempestivo per nullità della notifica dall'avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso, come previsto dall'art. 140 c.p.c.; Ric. 2019 n. 29026 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- gli ultimi due motivi di ricorso pongono la questione relativa alla rilevanza della raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali, questione rispetto alla quale, contrariamente a quanto avviene per la riscossione dei tributi (Cass. n. 10037 del 10/04/2019), non risultano orientamenti univoci (si veda da ultimo Cass.n. 35692 del 19/11/2021), con conseguente rilevanza nomofilattica della questione, che va rimessa alla sezione quarta;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area previdenziale. Così deciso n