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Ordinanza Interlocutoria — n. 28452/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case for public hearing due to lack of decisive evidence on civil code article 2033.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28452/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment ordering the defendant to return funds previously collected as a deposit. The appellant argued that the lower court violated Article 2033 of the Civil Code by failing to properly apply it regarding the sale of an immobile. The court found the appeal lacked decisive evidence and remanded the case for a public hearing to address the substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 2033 c.c.; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.: An appeal alleging violation of Article 2033 of the Civil Code regarding the return of funds collected as a deposit is inadmissible if it lacks decisive evidence, requiring remand for public hearing.

Parole chiave

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Article 2033 Civil Code deposit cauzionale return sale of immobile lack of decisive evidence remand for public hearing Cassazione ordinanza interlocutoria omesso esame di fatti restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
CONSIDERATO CHE Ad avviso del Collegio il ricorso - che lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
3, nonché in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi" - non presenta evidenza decisoria.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
La causa va pertanto rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3 c.p.c., alla pubblica udienza della sezione semplice.
art. 2033 c.c
CONSIDERATO CHE Ad avviso del Collegio il ricorso - che lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
art. 380-bis, comma 3 c.p
La causa va pertanto rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3 c.p.c., alla pubblica udienza della sezione semplice.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22137-2021 proposto da: CORSINI ALESSANDRO, domiciliato ìn ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE A. SALVADORE; - ricorrente - contro LAZER GABRIELA CARMEN; - intimata - avverso la sentenza n. 116/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 20/01/2021, pubblicata il 2/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Alessandro Corsini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 116/2021 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato il ricorrente a pagare a Gabriela Carmen Lazer euro 20.000.

Il giudice d'appello ha così condannato il ricorrente, che aveva promesso in vendita l'immobile oggetto di causa, a restituire la somma che era stata incassata dalla società Brescia Sud Casa 91 s.r.l. "a titolo di deposito cauzionale e computata nel prezzo del rogito definitivo". L'intimata Gabriela Carmen Lazer non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Ad avviso del Collegio il ricorso - che lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, nonché in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi" - non presenta evidenza decisoria.

La causa va pertanto rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3 c.p.c., alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, 1'8 apri