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Ordinanza Interlocutoria — n. 28451/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28451/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28451/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21543-2021 proposto da: TECNCSSRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TERNULLO; - ricorrente - contro INDUSTRIA CASEARIA VENETA 2 SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO RUFFO, SANDRO FREDDO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 342 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 28451/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CHIARA BESSO MARCHEIS. r PREMESSO CHE La società Tecno5 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 413/2021 della Corte d'appello di Venezia che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dalla ricorrente per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto "l'atto di impugnazione non è suddiviso in punti, né numeri, né sono chiaramente individuabili i punti argomentativi contestati; analogamente, non sono individuati in maniera analitica i capi della sentenza contestati, né è predisposto un progetto di provvedimento alternativo".

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione censura formulata in modo carente impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 342 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21543-2021 proposto da: TECNCSSRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TERNULLO; - ricorrente - contro INDUSTRIA CASEARIA VENETA 2 SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO RUFFO, SANDRO FREDDO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. r PREMESSO CHE La società Tecno5 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 413/2021 della Corte d'appello di Venezia che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dalla ricorrente per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto "l'atto di impugnazione non è suddiviso in punti, né numeri, né sono chiaramente individuabili i punti argomentativi contestati; analogamente, non sono individuati in maniera analitica i capi della sentenza contestati, né è predisposto un progetto di provvedimento alternativo".

Resiste con controricorso la società Industria Casearia Veneta 2 s.r.I., in persona del liquidatore, anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto - pur essendo la società, in liquidazione volontaria dal 22 gennaio 2020, stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 febbraio 2021 per chiusura della liquidazione - il ricorso è stato notificato il 29 luglio 2021 alla medesima in persona del legale rappresentante pro tempore e non ai soci. CONSIDERATO CHE Il Collegio ritiene, con riferimento ala questione sollevata con l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che non vi siano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art. 380-bis, primo comma c.p.c. e che pertanto vada disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Ric. 2021 n. 21543 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 17