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Ordinanza Interlocutoria — n. 28450/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing due to lack of decisive evidence for inadmissibility under Art. 342 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the lower court's decision to declare the appeal inadmissible under Article 342 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the appellate court incorrectly rejected the appeal despite the filing meeting the required format, while the respondent contended the procedural defects were sufficient. The court found no evidence of decisive error warranting immediate cassation and instead ordered the case to be remitted for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Supreme Court will not grant cassation if the lower court's decision on inadmissibility lacks decisive evidence, requiring remittal to public hearing.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 342 CPC decisive evidence remittal to hearing procedural defect legittimazione a contestare licenza procedura di annullamento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
289/2021 della Corte d'appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della ricorrente ex art. 342 c.p.c. Resiste con controricorso la società Ediltre s.a.s.
Art. 112 c.p.c.
342 c.p.c" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello pur essendo l'atto introduttivo conforme al paradigma di cui all'art.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Collegio ritiene, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite (cfr., in particolare Cass., sez un., 27199/2017 e Cass.23781/2020), che non ricorrano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art. 380-bis, primo comma c.p.c.
art. 342 c.p
289/2021 della Corte d'appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della ricorrente ex art. 342 c.p.c.
art. 112 c.p
342 c.p.c" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello pur essendo l'atto introduttivo conforme al paradigma di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez un., 27199/2017
Il Collegio ritiene, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite (cfr., in particolare Cass., sez un., 27199/2017 e Cass.23781/2020), che non ricorrano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art.
Cass. 23781/2020
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Testo completo

,r‘2,8. ,Gg ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13831-2021 proposto da: STORANI STEFANIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUANA SANDRONI; - ricorrente- contro EDILTRE SAS DI GABELLIERI SAMUELE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato GREGORIS MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato FORMICA DOMENICO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 289/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Stefania Storani ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 289/2021 della Corte d'appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della ricorrente ex art. 342 c.p.c. Resiste con controricorso la società Ediltre s.a.s. di Gabellieri Samuele & C. CONSIDERATO CHE Il ricorso - articolato in due motivi strettamente connessi - denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello pur essendo l'atto introduttivo conforme al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., così illegittimamente non rispondendo alle censure in esso contenute.

Il Collegio ritiene, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite (cfr., in particolare Cass., sez un., 27199/2017 e Cass.23781/2020), che non ricorrano i presupposti dell'evidenza decisoria di cui all'art. 380-bis, primo comma c.p.c. e che pertanto vada disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio