Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false application of law regarding insufficient lawyer fee liquidation below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Second Instance Court's decision rejecting the appellant's claim for higher legal fees. The appellant argued the awarded amount was below statutory minimums for the case value and lacked justification, while the respondent contended the lower sum was appropriate. The Court ruled that the Second Instance Court violated the law by failing to explain why the awarded fees were below the mandatory minimums and by incorrectly excluding the investigative phase from the fee calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma primo, num. 3 e num. 4 c.p.c.; Art. 2233, comma secondo c.c.; D.M. n. 55/2014: When a lower court awards legal fees below the statutory minimums without justification, the decision is void for false application of law and violation of the constitutional minimum of reasoning, requiring the court to explicitly control the reasons for the deviation from the tariff range.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal fees liquidation statutory minimums false application of law constitutional minimum reasoning investigative phase second instance court cassation procedure notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, num. 3 c.p.c.
civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num.
Art. 360, comma primo, num. 4 c.p.c.
civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num.
Art. 2233, comma secondo c.c.
D.M. n. 55 del 2014
Art. 380-bis cod. proc. civ.
depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
artt. 91 c.p
civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.
art. 350 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017
Cass. n. 15182 del 12/05/2022
Cass. n. 15182 del 12/05/2022); per le esposte considerazioni la sentenza va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22513/2021 R.G. proposto da Marnnora S.r.l. (già Italcostruzioni S.r.l.), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Santoro; - ricorrente - contro Telecom Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 98/2021, depositata il 3 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 2826/2017 il Tribunale di Salerno condannò Telecom Italia S.p.a. al pagamento in favore della Marmora S.r.l. della somma di C 155.520,00, oltre interessi legali ed oltre spese, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione di un fabbricato, determinato dal mancato spostamento da parte di Telecom di cavi del servizio telefonico; la Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 98/2021, ha rigettato il gravame interposto dalla soccombente, confermando la sentenza di primo grado e condannando Telecom Italia al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate in C 3.677,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali c.p.a. ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario; avverso tale decisione la Marmora S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste Telecom Italia S.p.a. depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., vizio di «motivazione solo apparente ovvero in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione in relazione alla liquidazione delle competenze con conseguente nullità della sentenza»; lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha liquidato le spese in suo favore in misura pari a complessivi Euro 3.677,00 in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 e pertanto al di sotto degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata; con il secondo motivo deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., secondo comma, oltre che del D.M. n. 55/2014»; rileva che, liquidando la somma di Euro 3.677,00 a titolo di competenze legali, la Corte d'appello di Salerno non solo ha liquidato una somma al di sotto dei minimi tariffari senza specificare e motivare la sua scelta, ma risulta avere violato anche l'art. 2233, comma secondo, c.c., in relazione all'importanza dell'attività svolta e al decoro della professione, tenuto conto che in base alla tariffe previste dal d.m. n. 55 del 2014 - e considerando gli importi ivi indicati per la fase di studio; quella introduttiva; la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale — avrebbe potuto liquidare una somma complessiva minima di Euro 7.642,00, una somma complessiva media di Euro 13.635,00, ovvero una somma complessiva massima di Euro 25.367; le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate; in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021;

Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01)• J nella specie il valore della causa, da commisurare all'importo liquidato in primo grado a titolo di risarcimento del danno, contestato in appello nell'an, era pari ad 155.520,00; in relazione al valore indicato, l'importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione, era pari ad C 7.642 (comprendendo la fase istruttoria) ovvero ad C 4.758 (escludendola), anche in tale secondo caso comunque risultando il compenso minimo previsto superiore a quello di fatto liquidato di C 3.677; al riguardo occorre peraltro rilevare che dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l'esclusione degli importi previsti per la fase istruttoria, dovendosi peraltro considerare che il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art.

4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022); per le esposte considerazioni la sentenza va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., nei termini di cui in dispositivo; alla soccombenza segue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta;

P.Q.M.

, accoglieYricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione; decidendo nel merito liquida i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte vittoriosa nell'importo di C 7.642, ferma ogni altra statuizione; condanna Telecom Italia S.p.a. al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in C 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge: spese dist