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Ordinanza Interlocutoria — n. 28287/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against expulsion order must be notified to Prefecture, not State Attorney, unless State previously defended Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court ordered the appellant to renew notification of the cassation appeal to the Rome Prefecture within 60 days. The appellant had notified the State Attorney instead, which was deemed null because the State did not defend the Prefecture in the prior merits phase. The court ruled that late appearance by the State does not cure this procedural defect, requiring the appeal to be properly directed to the issuing authority.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Cassation appeals against expulsion decrees must be notified to the Prefecture; notification to the State Attorney is null unless the State previously defended the Prefecture in the merits phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal notification expulsion decree procedure State Attorney nullity procedural defect cure Prefecture as defendant corretta notificazione notifica tardiva dei difetti notificazione per via diplomatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
articolo 291 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852
Cass., sez. 1, 13 maggio 2019, n. 12665
28852; Cass., sez. 1, 13 maggio 2019, n. 12665);
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 3132/2022 proposto da: OsaroboDestiny, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’Avvocato Jacopo Russo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro Prefettura di Roma, in persona del Prefettopro tempore - inti mat a - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 2 2 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Luigi D’Orazio. RILEVATO 1.Che secondo l’orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852; Cass., sez. 1, 13 maggio 2019, n. 12665);

2. Che in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla,salvo il caso in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto,ed è peraltro rinnovabile ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.; 3.Che, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, che si è costituita tardivamente solo per il Ministero dell’Interno,e non alla Prefetturadi Roma, e non risulta dagli atti che nella fase di merito la parte intimata fosse difesa dall’Avvocatura dello Stato; 4.Che la costituzione del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, non comporta la sanatoria della nullità rilevata (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852).

P.Q.M.

La Corte dispone che il ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con rinviodella causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civil