Ordinanza Interlocutoria — n. 28283/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28178-2021 proposto da: GOBBO DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato CARLO GUGLIELMI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MOVIBUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 703/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, artt. 1322 c.c, art. 1460 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 28283/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 703/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2021;
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28178-2021 proposto da: GOBBO DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato CARLO GUGLIELMI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MOVIBUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 703/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2021;
Ric. 2021 n. 28178 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da Davide Gobbo nei confronti di MOVIBUS Srl volto a far dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 28 dicembre 2018;
2. la Corte, in sintesi, ha argomentato che, “a prescindere dalla compatibilità della direttiva n. 44/17 (e dell'ordine di servizio n. 6/17 di Movibus srl) dell'ente competente per il trasporto pubblico locale in base alla legge regionale n. 6 del 2012 con la normativa dettata dal Codice della Strada, il comportamento di Gobbo Davide è passibile di sanzione disciplinare, quanto meno, nel momento in cui si è rifiutato di adempiere agli ordini dei superiori gerarchici (Bettinelli e Zerlottin) che lo avevano invitato a far risalire gli utenti ed a proseguire la corsa e in seconda battuta a lasciare il mezzo per permettere al Bettinelli di sostituirlo alla guida”; per la Corte, quindi, nel caso concreto difettava la “palese illegittimità dell'ordine”, in quanto la disposizione datoriale aveva recepito quanto stabilito dall'ente competente e anche la Prefettura, sollecitata dalla organizzazione sindacale di appartenenza del Gobbo, aveva ritenuto legittima la direttiva n. 44/2017 dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale; quindi, “questo dato - secondo la Corte - permette di escludere che l'ordine di servizio n. 6/17 fosse manifestamente contra legem”;
“inoltre i due addetti all'esercizio (controllori) possedevano le abilitazioni richieste per la guida dell'autobus”; Ric. 2021 n. 28178 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1. il motivo denuncia:
“art. 360, c.p.c., punto 3, per violazione degli artt. 1322 c.c., 1324 c.c., 1374 c.c., 1419 c.c., 2086 c.c., 2104, comma 2, c.c. e 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. nonché punto 4 per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la sanzione disciplinare irrogata al Gobbo, senza “rispondere alla domanda posta dal ricorrente e cioè se sia contra legem la pretesa datoriale di conduzione dell’autobus su un tratto autostradale di 20 KM con due decine di passeggeri in piedi, del tutto a prescindere da quanto palese ne fosse la illiceità”; 2.il Collegio reputa che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c., per la decisione in Sesta Sezione, per cui, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., rimette la causa alla Quarta Sezione;
P.Q.M.
La Corte ritenuto non ricorrano i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezion