Cassation court remands public sector pay progression case to lower court due to lack of finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of a public employee's request for horizontal pay progression. The lower court ruled that the collective agreement lacked financial coverage and procedural validity for the 2008 progression. Consequently, the Supreme Court found no grounds for a final decision and remanded the case for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 606 c.p.c.: When a case involves non-final questions regarding public sector expenditure commitments and progression procedures, the Supreme Court lacks the authority to rule definitively and must remand the matter to the appropriate specialized section.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2636/2021 proposto da: SCARPACE FILIPPA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. FULVIO LICARI e domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro COMUNE DI AGIRA, rappresentato e difeso dall’Avv. AGATINO CARIOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 231/2020 della Corte d’Appello di Caltanisetta, depositata il 6.7.2020, NRG 325/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Filippa Giovanna Scarpace ha agito nei confronti del Comune di Agira per sentir riconoscere il suo diritto alla progressione orizzontale da C2 a C3, con relativo incremento retributivo;
2. la Corte d’Appello di CaltanisSetta, riformando la sentenza del Tribunale di Enna, ha rigettato la domanda, evidenziando, in ordine logico che: - il CCNL rimandava al Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) per la determinazione dei fondi utili a tali progressioni; - il CCI del 2001 aveva deliberato con riguardo alle risorse economiche per il triennio 1999-2001; - il CCNL del 2004 aveva stabilito che le risorse per le progressioni fossero stabilite annualmente; la Corte di merito ne concludeva quindi che: - la procedura di progressione del 2008, qui rilevante, non si basava su alcuna CCI con copertura finanziaria e verifica di regolarità; - non vi era prova in concreto della copertura finanziaria di quei costi;
3. la Corte d’Appello riteneva quindi fondata l’eccezione di nullità della procedura indittiva sollevata dallo stesso Comune e lapretesa veniva pertanto disattesa;
4. Filippa Giovanna Scarpace ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del Comune;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la definizione in questa sede, stante il rilievo nomofilattiCo delle questioni riguardanti i rapporti tra impegni di spesa e procedure di progressione;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area pubblico impiego, per la trattaz