Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after the six-month deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month statutory deadline for cassation. The appellant submitted the request via certified email on July 27, 2021, just after the deadline of July 26, 2021, which had elapsed from the publication of the lower court's judgment. The court applied the Constitutional Court's ruling that electronic notifications are deemed perfected by the end of the day if the acceptance receipt is generated before midnight, thereby rejecting the argument that the late submission was timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, comma 1 c.p.c.; Corte cost. n. 75/2019: Appeals filed electronically after the deadline are inadmissible unless the acceptance receipt is generated before midnight, deeming the notification perfected by the end of the day.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22768-2021 proposto da: AUTO ELITE MATERA s.r.I., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BUCCICO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROCCO; - ricorrente - contro MONDO MOTORI DI OCCHIONERO ANTONIO, LA TORRETTA ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 147/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Auto Elite Matera s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 147/2021, depositata il 26 gennaio 2021, che ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla ricorrente e quello proposto da Mondo Motori. Gli intimati Mondo Motori di Occhionero Antonio e La Torretta Antonio non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività della proposizione del ricorso. La sentenza impugnata è stata depositata il 26 gennaio 2021.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 1 c.p.c., è quindi scaduto il 26 luglio 2021. La notificazione del ricorso per cassazione risulta essere stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 27 luglio 2021, alle ore 02:50 (v. le ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate al ricorso). Come ha precisato la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che disponeva che "quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo", la notificazione eseguita con modalità telematiche si considera perfezionata entro la fine del giorno di scadenza quando la ricevuta di accettazione della notificazione sia generata entro le ore 24 del medesimo giorno (Corte cost. n. 75/2019).
Ric. 2021 n. 22768 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- 2. Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo gli intimati presentato difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezi