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Ordinanza — n. 27968/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation appeal as lower court's order was not a final decision on competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27968/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible because the lower court's order was not a final decision on competence. Although the defendant raised an objection to the court's jurisdiction, the trial court deemed the objection unsuitable to end the proceedings and scheduled a new hearing instead. The Court ruled that since the lower court did not definitively rule on jurisdiction but merely postponed the decision, the appeal lacked the necessary finality to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012: An appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible if the lower court's order does not definitively resolve the competence issue, such as when it merely deems an objection unsuitable to end the trial and schedules a new hearing.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction inadmissible appeal final decision requirement competence objection procedural order risoluzione del conflitto giurisdizionale competenze speciali trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Ric.
Art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co.
Art. 183, comma 6, c.p.c.
art. 42 c.p
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA –3 CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Cristiano VALLE Presidente REGOLAMENTO DI COMPETENZA dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Anna MOSCARINI Consigliere Ad. 08/06 /2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 15009 /2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 15009del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (C.F.: 00287860134), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Denti (C.F.

DNT RRT 69A03 F205D) e Andrea Bassi (C.F.: BSS NDR 73M25 B639E) -ricorrente- nei confronti di ALBERTINI Maria (C.F.: LBR MTA 39C48 A744D) rappresentatae difesa dall’avvocato Antonello Martinez (C.F.: MRT NNL 54B18 G113O) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Como emessa in data 5 maggio 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 4802 /2020 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigettodel ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Ric. n. 15009/2021 –Sez. M3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Fatti di causa Maria Albertini ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Como in favore della Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno. La ban- ca opposta, costituendosi in giudizio, ha sollevato, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito, in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese pres- so il Tribunale diMilano. L’istruttore, all’udienza di prima comparizione, in data 14 apri- le 2021, ritenuta la serietà di tale eccezione, ha invitato le parti a contraddire sul punto.

Nella successiva udienza del 5 maggio 2021, ritenuta invece, re melius perpensa,la suddetta eccezione inidonea a definire il giudizio (nonostante la stessa opponente vi avesse “prestato acquiescenza”), ha fissato nuo- va udienza per la trattazione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.. La Banca di Credito Cooperativo di Lezzenopropone istanza di regolamento di competenzaavverso tale provvedimento. Maria Albertini ha depositato memoria difensiva. La trattazione del ricorso, inizialmente fissata per l’adunanza del 12 gennaio 2022, è stata differita all’odierna adunanza, per impedimento del relatore.

Ragioni della decisione 1.L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile.

2. In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi idonei a rivedere) « anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il prov- vedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la pro- pria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio in- nanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento Ric. n. 15009/2021 –Sez.

M3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concla- mando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed in- controvertibilità, l’idoneità della propria determinazione a ri- solvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.:

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017 , Rv. 644625 – 01; Sez. 6 - L , Ordi- nanzan. 3150 del 08/02/2018 , Rv. 646760 – 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021 , Rv. 661277 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37160 de l 29/11/2021 , Rv. 663131 - 01 ).

3. L’ordinanza impugnata risulta , nella specie, pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisio- ne, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive inte- grali conclusioni anche di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definiti- vamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la que- stione di competenzasollevata dalla banca opposta. La predetta ordinanza ha in realtà ad oggetto esclusivamente l’assegnazione dei termini per le integrazioni asseverative ed istruttorie, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., con rimes- sione delle parti ad una successiva udienza, per la valutazione delle stesse, senza espressa decisione della indicata questione di competenza, che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, alsolo fine di valutare la su a potenziale idoneità a definire il giudizio.

L’ordinanzacontestata nella presente sede non può , quindi , in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definiti- Ric. n. 15009/2021 –Sez. M3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 vo in ordine alla competenza o continenza e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza. 4.Non possono condividersi le contrarie argomentazioni con- tenute nelle conclusioni del P.G., in quanto né la circostanza che il giudice istruttore abbia modificato le sue iniziali deter- minazioni in ordine alla opportunità di rimettere immediata- mente la causa in decisione sulla base della questione pregiu- diziale di competenza oggetto dell’eccezione sollevata dalla banca opposta, né la circostanza che la sua nuova determina- zione sia stata argomentata con una sintetica motivazione in ordine alle ragioni che lo hanno portato ad escludere, re me- lius perpensa, che la indicata eccezione fosse idonea a definire il giudizio, sono tali da attribuire all’ordinanza impugnata il ca- rattere di provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza, come tale suscettib ile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

Dal tenore stesso del suddetto provvedimento (in cui non è ravvisabile né un formale rigetto dell’eccezione di incompeten- za del giudice adito sollevata dall’opposta e neanche una for- male dichiarazione della competenza di quest’ultimo, ma esclusivamente il rilievo dell’inidoneità della predetta eccezio- ne a definire il giudizio, con conseguente rinvio della tratta- zione ed l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.), avvalorato dalla mancata rimessione della causa in decisione previo invito alle parti a precisare le rispettive inte- grali conclusioni anche di merito, nonché dall’assenza di altri elementi che inducano a ritenere che il giudice avesse inten- zione di risolvere definitivamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la questione di competenzasollevata, emerge in realtà con tutta evidenza –a giudizio di questa Corte – che il giudice stesso, una volta escluso che l’eccezione di incompe- tenza sollevata dall’opposta fosse potenzialmente idonea a de- Ric. n. 15009/2021 –Sez.

M3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 finire il giudizio (come invece inizialmente opinato), ha ritenu- to opportuno non deciderla immediatamente ma rinviarne la decisione all’esito dell’istruzione, unitamente al merito, dispo- nendo pertanto la prosecuzione del giudizio. 5.L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inam- missibile. In considerazione della circostanza che la stessa parte oppo- nente ha prestato acquiescenza all’eccezione di incompetenza sollevata dall’opposta, senza contestare l’istanza di regola- mento e rimettendosi alla decisione di questa Corte sull’individuazione del giudice competente, come ha ribadito nella memoria difensiva depositata nella presente sede (in cui si limita del resto a chiedere di non essere gravata delle spese del procedimento), ritiene la Corte che sussistano motivi suffi- cienti a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento di regolamento di competenza.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza; - dichiara integralmen te compensate tra le parti le spese del presente procedimentodi regolamento di competen- za. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Ric. n. 15009/2021 –Sez.

M3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina