Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27967/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court rejects material error correction for missing advance fee declaration in litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27967/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected an application to correct a previous judgment for a material error regarding litigation costs. The applicants argued that the court failed to deduct their advanced litigation fees as required by law, while the opposing administration contended no such declaration existed in the record. The court determined that the applicants' prior counter-petition lacked the necessary advance fee declaration, rendering the original cost award legally correct and the correction request inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: A request for correction of a material error under Art. 380 bis c.p.c. is inadmissible when the alleged error stems from the absence of a procedural requirement, such as an advance fee declaration, that was not fulfilled by the party.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction advance fee declaration litigation costs deduction procedural omission Supreme Court correction spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Gli avvocati Francesco Ventura e Maria Rosaria Coschignano sostengono di avere avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controricorso, effettuando in tale sede la prescritta dichiara- zione di anticipo.
art. 93 c.p
Gli avvocati Francesco Ventura e Maria Rosaria Coschignano sostengono di avere avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controricorso, effettuando in tale sede la prescritta dichiara- zione di anticipo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente proce- dimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord.
Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203
9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203;
Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213
Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Cristiano VALLE Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Anna MOSCARINI Consigliere Ad. 08/06/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 17828/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17828 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da VENTURA Francesco (C.F. dichiarato: VNT FNC 72B04 D086P) COSCHIGNANO Maria Rosaria (C.F. dichiarato:

CSC MRS 68S47 D086T) quali difensori costituiti di Bonparola Tommaso, Minisci Fran- cesco Antonio e Minisci Maria Cristina -ricorrenti- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: 80188230587) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -resistente- per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 16662/2016, pubblicata in data 9 agosto 2016; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Con ordinanza di questa Corte n. 16662 / 2016 , depositata in data 9 agosto 2016, è stato rigettato il ricorso per cassazione Ric. n. 17828/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei con- fronti di Tommaso Bonparola, Francesco Antonio Minisci e Ma- ria Cristina Minisci, in relazione alla sentenza n. 4082/2012 della Corte di Appello di Roma, depositata in data 10 settem- bre 2012, con condanna dell’amministrazione ricorrente a pa- gare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di le- gittimità, liquidate «in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge».

Gli avvocati Francesco Ventura e Maria Rosaria Coschignano, difensori dei controricorrenti nel suddetto giudizio di legittimi- tà, chiedono correggersi il dispositivo di detta pronuncia, a lo- ro avviso frutto di omissione o di errore materiale della Corte, in relazione alla mancata previsione della distrazione delle spese di lite in loro favore, avendo essi reso la prescritta di- chiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controri- corso. Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bise 380 bis c.p.c., in quanto il relato- re ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e – dopo un rinvio per la sua omessa comunicazione, il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella proposta. Ragioni della decisione L’istanza di correzione non può essere accolta, diversamente da quanto proposto dal relatore. Gli avvocati Francesco Ventura e Maria Rosaria Coschignano sostengono di avere avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controricorso, effettuando in tale sede la prescritta dichiara- zione di anticipo.

Ric. n. 17828/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Dall’esame del predetto controricorso – operat o direttamente dalla Corte –emerge, al contrario, che esso non conteneva af- fatto tale dichiarazione. Dunque, la condanna alle spese è sta- ta correttamente pronunciata senza la clausola di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. L’istanza di correzione va, di conseguenza, rigettata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente proce- dimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203;

Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213). per questi motivi La Corte: - rigetta l’istanza di correzione di errore materiale. Così decis