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Ordinanza — n. 27961/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding legal costs in labor disciplinary sanction case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Poste Italiane's main appeal against a labor disciplinary sanction but accepted Del Negro's incidental appeal regarding legal costs. While the court found the lower court's reasoning on the sanction's validity correct, it ruled that the awarded legal fees violated minimum thresholds set by a ministerial decree. Consequently, the main appeal was dismissed, but the incidental appeal was granted, sending the case back for a new calculation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 7, l. n. 300 del 1970; Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: In labor disciplinary disputes, the Court of Cassation may annul a judgment if the liquidation of legal costs violates minimum limits established by ministerial decree, even when the substantive ruling on the sanction is correct.

Parole chiave

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labor disciplinary sanction legal costs liquidation ministerial decree limits incidental appeal admissibility Cassation remand procedure sanzione disciplinare sospensione delle indennità di disoccupazione scadenza di disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 7, l. n. 300 del 1970
12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 7, comma 7, della l.
Art. 410 c.p.c.
586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
300 del 1970, in relazione all’art. 360, nn.
D.M. 55/14
3 cpc violazione e/o falsa applicazione D.M. 55/14 in relazione all’art.
Art. 91 c.p.c.
55/14 in relazione all’art. 91 cpc: ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto;
Art. 2233, comma II c.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 410 cod. proc. civ
586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
art. 410 c.p
586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24979 del 2018
Cass. n. 14352 del 2015
Cass. n. 14352 del 2015; in precedenza v.
Cass. n. 21760 del 2006
pure Cass. n. 21760 del 2006, oltre che Corte cost.
Corte cost. n. 586 del 1989
21760 del 2006, oltre che Corte cost. n. 586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.
Cass. n. 3357 del 1990
300 del 1970 (Cass. n. 3357 del 1990) oppure riguardano altre fattispecie (Cass.
Cass. n. 12958 del 2012
3357 del 1990) oppure riguardano altre fattispecie (Cass. n. 12958 del 2012); 2.con tre motivi il ricorso incidentale della Del Negro critica la liquidazione delle spese, denunciando testualmente:
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12367-2021 proposto da: POSTE ITALIANE SPA97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA STAZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNAMARIA AGOSTO; -ricorrente- DEL NEGRO FILOMENA DLNFMN66S59G848Z, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MANUEL GALDO; -controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3696/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 12367 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane Spa nei confronti di Filomena Del Negro volto all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa di 5 giorni di sospensione con privazione della retribuzione irrogata alla dipendente per fatti contestati il 19 novembre 2013; la Corte ha poi condannato la società “al pagamento delle spese legali del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 230,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 270,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge”; 2.la Corte territoriale ha accolto l’eccezione della Del Negro, reiterata in appello, “di superamentodel termine di 10 giorni fissato dall’art. 7, comma 7, l. n. 300 del 1970”, in base al quale il datore di lavoro, ricevuta richiesta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di nomina di un membro nel costituendo collegio di conciliazione, deve alternativamente o nominare il membro ovvero depositare ricorso giudiziario; nella specie la Corte ha constatato che la richiesta della DPL era giunta alla società il 31 gennaio 2014, mentre la società aveva depositato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il 7 febbraio 2014, traendo la conseguenza che –a mente del settimo comma dell’art. 7 citato – la sanzione disciplinare fosse divenuta priva di effetto; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; ha resistitocon controricorso la Del Negro, contenente ricorso incidentale affidato a 3 motivi;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il motivo del ricorso principale della società denuncia: “erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e 412 c.p.c., dell’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 7, comma 7, della l. n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”; il motivo è infondato perché la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui:“L'art. 7, settimo comma, della legge 20 maggi o 1970, n. 300, nel Ric. 2021 n. 12367 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine di dieci giorni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 cod. proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione della medesima” (Cass. n. 12457 del 2011;

Cass. n. 14352 del 2015; in precedenza v. pure Cass. n. 21760 del 2006, oltre che Corte cost. n. 586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dall’invito rivolto dall’ufficio del lavoro di nominare il membro per il costituendo collegio di conciliazione, né si confronta con tali pronunce, citandone altre che o si riferiscono al comma 6 dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 (Cass. n. 3357 del 1990) oppure riguardano altre fattispecie (Cass. n. 12958 del 2012); 2.con tre motivi il ricorso incidentale della Del Negro critica la liquidazione delle spese, denunciando testualmente:

“1. ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc violazione e/o falsa applicazione D.M. 55/14 in relazione all’art. 91 cpc: ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto;

2. ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc: per nullità della sentenza per inesistenza, sul punto liquidazione spese legali al di sotto dei limiti di cui al decreto ministeriale citato, di qualsivoglia motivazione;

3. ex art. 360 comma 1 n.3 cpc: violazione art. 2233, comma II c.c.: ove la Corte d’Appello ha provveduto violando in difetto il limite ivi indicato”; i primi due motivi,da valutarsi congiuntamente, sono fondati; invero la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore (Cass. n. 24979 del 2018);

Ric. 2021 n. 12367 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- pertanto, la Corte territoriale, che ha liquidato per il primo grado € 230,00 e, quanto al secondo grado, € 270,00 ha violato i limiti minimi della tabella, senza peraltro fornire alcuna motivazione; 3.conclusivamente il ricorso principale va respinto, mentre devono essere accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo successivo in ordine logico, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che dovrà riliquidare le spese dei gradi di merito, oltre che provvedere su quelle del giudizio di legittimità; occorre dare atto, per la società ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor