Italian Court dismisses bankruptcy appeal regarding creditor standing and factual review of insolvency grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible for violating procedural rules on creditor standing and factual review. The appellant argued the creditor lacked standing due to disputed debt status and that the insolvency declaration lacked legal prerequisites. The court rejected these claims, noting that bankruptcy proceedings require only a preliminary assessment of credit existence and that the lower court correctly evaluated the debtor's insufficient assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 legge fall.; Art. 5 legge fall.: The declaration of bankruptcy presupposes an incidental and autonomous assessment of credit existence for standing purposes, without requiring a definitive judicial determination of the credit's enforceability or validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26388-2020 proposto da: GARBUGLIA FRANCO EREDI SNC DI GARBUGLIA DOMENICO E SERGIO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore GARBUGLIA DOMENICO E GARBUGLIA SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAZZEI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO DI LORETO; - ricorrenti- contro ACHILLE RONDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CLEMENTE, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'avvocato PAOLGIULIO MASTRANGELO; - controricorrente - -a24- contro CURATELA FALLIMENTO GARBUGLIA FRANCO EREDI SNC E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CLEMENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati ACHILLE RONDA, PAOLGIULIO MASTRANGELO; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 641/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Garbuglia Franco Eredi s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello de L'Aquila in data 29-4-2020, resa a definizione del reclamo ex art. 18 legge fall. avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Teramo; il creditore istante, avv. Achille Ronda, ha replicato con controricorso; Ric. 2020 n. 26388 sez. M1 - ud. 14-06-2022 -2- la curatela del fallimento non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 legge fall. sul presupposto del difetto di legittimazione dell'istante avv.
Ronda, il cui credito - si dice - era stato contestato e in ogni caso non era esigibile poiché non supportato da titolo monitorio o giudiziale; il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte più volte affermato che la dichiarazione di fallimento presuppone una semplice e autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, da svolgersi ai fini della legittimazione compatibilmente con il carattere sommario del rito (v. Cass. Sez. U n. 1521-13); codesta valutazione non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo (v.
Cass. 30827-18); nella concreta fattispecie la corte d'appello non ha mancato di eseguire l'afferente valutazione, e l'ha fatto in termini opposti a quanto preteso dalla ricorrente; II. - col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge fall. a proposito della esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; il motivo è inammissibile poiché risolto in un sindacato di fatto; Ric. 2020 n. 26388 sez. M1 - ud. 14-06-2022 -3- da un lato esso è erroneamente attestato su fattispecie (quella della società in liquidazione) non coerente con quanto in termini di società operativa - seppure inattiva - rilevato dal giudice del merito; dall'altro non tiene conto dell'avere la corte d'appello stabilito che gli stessi crediti, dalla medesima debitrice evocati come risorse da utilizzare per il pagamento rateale delle obbligazioni tributarie e contributive, erano da considerare dubbi nel fondamento e nel presupposto; infine, l'assunto della ricorrente è sterilizzato dalla ulteriore considerazione che la situazione patrimoniale, evinta dai documenti prodotti, in ogni caso s'era rivelata palesemente insufficiente a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni riscontrate verso l'istante avv.
Ronda e finanche verso il sistema bancario; tutto ciò integra una valutazione di merito, della quale la ricorrente intende sollecitare una inammissibile revisione in questa sede; le spese seguono la soccombenza. p.q . m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Ric. 2020 n. 26388 sez.
MI - ud. 14-06-2022 -4- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022.