Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding alleged failure to examine a specific fact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant complained that the lower court failed to examine a specific fact concerning the alleged collusion of the buyer with the seller's previous loan, but failed to specify the exact terms or purpose of this alleged fact. The court ruled that without precise details on whether the fact involved overdue or future installments, the complaint lacked both specificity and decisiveness, thereby rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the facts omitted by the lower court, failing to define the exact terms and purpose of the alleged omission.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 16754-2021 proposto da: DI LANZO LORELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI CESARE; - ricorrente- contro DOVALUE SPA, quale mandataria di PURPLE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 149, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MENGHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHRISTIAN LOPIZZO; - controricorrente- nonchè contro PELACCIA MIRKO;
CASTILLO TONY ALFONSO; NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA (NUOVA CARICHIETI) - intimati - avverso la sentenza n. 1823/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Carichieti S.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, Mirko Pelaccia nonché i coniugi Lorella Di Lanzo e Tony Alfonso Castillo per sentire, in via principale, accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare intervenuto tra il Pelaccia e la Di Lanzo, avente effetti anche nei confronti di Tony Alfonso Castillo, o, in via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita in parola.
A fondamento della proposta domanda, la predetta banca espose: di aver intrattenuto rapporti bancari, tra cui nel 2004 un contratto di apertura di credito per smobilizzo crediti sbf e anticipo fatture con affidamento, a revoca, per euro 100.000,00 a valere sul c/c n. 16209, con la SOMI Costruzioni S.r.l., di cui si erano costituiti fideiussori Marino e Mirko Pelaccia fino alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00; di aver revocato gli affidamenti, stante l'inadempienza agli obblighi contrattuali e di aver sollecitato inutilmente all'immediato rientro della esposizione debitoria per euro 43.042,79; di aver quindi ottenuto dal Tribunale di Pescara nei confronti dei debitori, un decreto ingiuntivo non opposto; di essersi avveduta - una volta ritenuto di non poter recuperare il proprio credito sia nei confronti della SOMI Costruzioni S.r.l., dichiarata nel frattempo fallita, Ric. 2021 n. 16754 sez.
M3 - ud. 25-05-2022 -2- sia nei confronti di Marino Pelaccia, sui cui beni immobili insistevano diverse ipoteche giudiziali - che l'altro fideiussore Mirko Pelaccia, tra il febbraio e il marzo 2010, si era solo formalmente spossessato del proprio patrimonio immobiliare, trasferendolo a Lorella Di Lanzo, coniugata, in regime di comunione legale dei beni, con Tony Alfonso Castillo. Rappresentò, inoltre, l'attrice una serie di circostanze a supporto sia del detto accordo simulatorio assoluto tra il Pelaccia e la Di Lanzo sia dell'azione revocatoria ordinaria avanzata in via subordinata.
Si costituì in giudizio Lorella Di Lanzo, mentre Mirko Pelaccia e Tony Alfonso Castillo rimasero contumaci. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 581 del 2016, rigettò la domanda principale ed accolse, invece, la domanda subordinata di revocatoria ordinaria e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la Di Lanzo propose gravame, deducendo che il Giudice di primo grado non avesse tenuto conto del fatto che l'atto di disposizione del 23/02/2010 fosse anteriore sia al sorgere del credito, sia alla comunicazione di recesso da parte della Banca e di sollecito di rientro dalle esposizioni debitorie, sia alla notifica del decreto ingiuntivo, sia al deposito della domanda di concordato preventivo della SOMI Costruzioni S.r.l., sia, infine, al fallimento della detta società.
Stante l'anteriorità dell'atto di disposizione a tutti questi eventi, la Di Lanzo sosteneva che, per poter essere accolta la domanda ex art.2901 c.c., sarebbe dovuta emergere una partecipazione del venditore-debitore alla dolosa preordinazione ed una partecipazione della terza acquirente nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie e deduceva che tali elementi non erano stati provati nel giudizio di primo grado né sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti al riguardo. Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- Si costituì la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. (Nuova Carichieti), deducendo che l'atto di disposizione in questione fosse successivo al credito, il quale non era sorto con la comunicazione di recesso della banca o con gli altri eventi richiamati nell'atto di appello, ma quando, nel 2004, Mirko Pelaccia si era costituito fideiussore della SOMI Costruzioni S.r.l..
Si costituirono altresì il Pelaccia e il Castillo, i quali aderirono alla difesa di parte appellante. Con intervento adesivo autonomo ex artt. 344 e 404 c.p.c., in vista dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, si costituì poi la Purple SPV S.r.l. e per essa, in qualità di mandataria, la DoValue S.p.a., in qualità di cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'appello e l'estensione degli effetti della sentenza n. 581 del 2016 del Tribunale di Pescara anche nei suoi confronti. Con sentenza n. 1823/2020, pubblicata il 21 dicembre 2020, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettò l'impugnazione, condannò la Di Lanzo, il Pelaccia e il Castillo, in solido tra loro, a rimborsare alla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. le spese di quel grado e compensò tali spese tra le predette parti e la Purple SPV S.r.l.
Avverso la sentenza della Corte di merito Lorella Di Lanzo ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Ha resistito con controricorso Purple SPV S.r.l. e per essa, in qualità di mandataria, la DoValue S.p.a.. Gli intimati Mirko Pelaccia, Tony Alfonso Castillo e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. (Nuova Carichieti) non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell'art.2901 c.c.», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti dall'art.2901 c.c. e tra questi, in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il presupposto della mera conoscibilità da parte della Di Lanzo del pregiudizio che l'atto era in grado di produrre alla creditrice, in quanto l'alienazione in questione era stata fatta dal debitore Pelaccia ad una parente prossima, la Di Lanzo appunto, risultando dalla produzione documentale che il Pelaccia era nipote della Di Lanzo.
Assume la ricorrente che dalle risultanze delle prove testimoniali sarebbe, invece, emerso un rapporto di affinità collaterale e non di parentela tra la medesima e Mirko Pelaccia (per essere quest'ultimo figlio della sorella di Tony Alfonso Castillo, coniuge della Di Lanzo). Ciò scardinerebbe, ad avviso della ricorrente, «quella certezza affermata dai Giudicanti della piena sussistenza del presupposto [s]oggettivo della "conoscibilità" di cui all'art. 2901, n. 2), c.p.c.[recte c.c.]», atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova della scientia damni del terzo può essere desunta anche dalla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ma non fa riferimento ad un mero rapporto di affinità collaterale, come quello sussistente tra il Pelaccia e La Di Lanzo. 1.1.
Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scíentia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (Cass., ord., 3/06/2020, n. 10522); ha, altresì precisato che quando - come nel caso all'esame - l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, specificando pure che la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221).
Nella specie la Corte territoriale ha individuato un'articolata serie di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere sussistente senza dubbio la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio alle ragioni del creditore da parte della Di Lanzo, indicati dettagliatamente a p. 7-8 della sentenza impugnata: «a) la vendita contestuale di numerosi beni da parte del debitore ed uno di tali beni, nello specifico, proprio alla 'figlia' della Di Lanzo, peraltro soda del medesimo in altra società;
b) l'alienazione fatta dal debitore ad un parente prossimo (risulta dalla produzione documentale che il Pelaccia è nipote della Di Lanzo);
c) la vendita del bene effettuata ad un prezzo notevolmente inferiore, dunque a danno del venditore, rispetto ai valori di mercato [...];
d) la vendita ad un soggetto terzo in grado di rendersi conto del pregiudizio che con il proprio acquisto cagionava al creditore (la Di Lanzo non poteva non conoscere, o Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -6- comunque è facile presumere che conoscesse da vicino, stante i rapporti di colleganza lavorativa (quale dipendente, accanto al Pelaccia, della SOMI Costruzioni S.r.l.), il momento di crisi in cui versava la società; società di cui il Pelaccia - legato per più motivi alla Di Lanzo, per esserne anche il nipote - possedeva diverse quote)». Pertanto la statuizione sul punto risulta motivata, con conseguente inammissibilità del mezzo in scrutinio, evidenziandosi che, a fronte di tale nutrita argomentazione, poco rileva ai fini che qui interessano, neppure essendo decisivo, che il Pelaccia venga indicato all'evidenza in senso atecnico come "nipote", anziché come "affine collaterale" della Di Lanzo, né può incidere la circostanza dedotta nel mezzo all'esame che la predetta abbia comunque trascorso lunghi periodi in Venezuela.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza denunciata dalla deducente che l'azione revocatoria non poteva essere validamente esperita dal momento che il contratto di compravendita in parola comprendeva l'accollo da parte della Di Lanzo del mutuo precedentemente acceso dal venditore». Sostiene la ricorrente che, tale circostanza - a suo avviso, di natura dirimente -, elusa dalla Corte di merito, se, invece, vagliata dalla stessa/ avrebbe reso evidente l'infondatezza della pretesa della banca. 2.1.
Il motivo all'esame è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato in quali esatti termini e a quali fini il fatto di cui si lamenta l'omesso esame, e cioè l'accollo da parte della Di Lanzo del mutuo precedentemente acceso dal venditore, sia stato rappresentato nel corso del processo di primo e di secondo grado. Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -7- Tale difetto di specificità assume ancor più rilevanza alla luce di quanto dedotto da parte controricorrente, la quale, nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità di questo motivo, afferma che trattasi di una deduzione della sussistenza dell'esenzione legale ex art. 2901 terzo comma, c.c., proposta per la prima volta in appello e, quindi, inammissibile sia in quella che in questa sede, poiché comporterebbe un ampliamento del thema probandum.
Si rileva, inoltre, che nel motivo in scrutinio neppure si precisa se trattasi di accollo di rate scadute o a scadere del mutuo e, pertanto, il fatto di cui si lamenta l'omesso esame difetta pure di decisività, alla luce del principio affermato da questa Corte e secondo cui, nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull'acquirente, il quale ne deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, terzo comma, c.c., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto (Cass. 8/09/2016, n. 17766).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.
5. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., chiesta dalla parte controricorrente.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2021 n. 16754 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -8-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello eventualmente dov