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Ordinanza — n. 27915/2022 — snciv Generato dall'IA

Contractor's warranty claim dismissed because mere delivery of work does not equal acceptance of defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27915/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the lower court's dismissal of Luigi Visconti's appeal against a contractor's warranty claim. The appellate court had ruled that Visconti's acceptance of the boat without reservations excluded the contractor's liability for defects. The Court distinguished between the material act of delivery and the legal act of acceptance, holding that delivery alone cannot constitute acceptance of the work's quality.

Regesto Legislator

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Art. 1667 c.c.; Art. 2697 c.c.: Mere delivery of the work to the client does not constitute acceptance of the work's quality; acceptance requires an express manifestation of satisfaction with the executed work.

Parole chiave

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contractor warranty liability acceptance of work defects delivery versus acceptance contractual performance appellate review standard superamento dei costi di costruzione spese di ristrutturazione spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 1667 c.c.
Art. 2697 c.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorrente lamenta, nell'unico motivo di ricorso, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
art. 2697 c.c
CONSIDERATO CHE Il ricorrente lamenta, nell'unico motivo di ricorso, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 1667 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 19019/2017
Cass. 10452/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24411-2021 proposto da: VISCONTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio dell'avvocato PILADE PERROTTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro GODENTE DANIELA e RICCI ANTONIO, in proprio e nella qualità di soci della RI.VA. s.a.s., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato UGO MARIA CILIBERTI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MERCADANTE; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 4942/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Luigi Visconti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4942/2021 che, in accoglimento dell'appello incidentale, ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 34.178,80 per l'esecuzione di lavori di "abbellimento" della propria imbarcazione. Resistono con controricorso Antonio Ricci e Daniela Godente. CONSIDERATO CHE Il ricorrente lamenta, nell'unico motivo di ricorso, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

Il ricorso è manifestamente fondato. La Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente avesse accettato i lavori eseguiti, in base al rilievo, ricavato da una dichiarazione testimoniale, della riconoscibilità dei vizi; a fronte della riconoscibilità dei vizi lamentati, la semplice presa in consegna della barca senza riserve da parte del Visconti, avrebbe - ad avviso del giudice d'appello - comportato l'esclusione della garanzia dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, invece, necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera (cfr.

Cass. 19019/2017). La consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione dell'opera esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione Ric. 2021 n. 24411 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr.

Cass. 10452/2020). Se la concreta esistenza delle circostanze dalle quali presumere l'accettazione da parte del committente costituisce quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, la mera circostanza della presa in consegna dell'opera non può configurare accettazione della medesima, così come non indica accettazione la conoscibilità dei vizi. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello dì Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda