Italian court dismisses appeal as inadmissible because the lower court correctly identified the counterclaim's substantive merits rather than its validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Triggiano's appeal inadmissible against a judgment ordering Mario Elia to pay damages for construction defects. Triggiano argued the lower court failed to detect the nullity of Elia's counterclaim due to a lack of factual references, but the appellate court had already addressed the counterclaim's substantive merits. The Supreme Court ruled that the first ground of appeal was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the entire appeal and the absorption of the second ground regarding litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: A ground of appeal alleging the nullity of a counterclaim is inadmissible if the lower court properly addressed the substantive merits of the claim, as the appeal must demonstrate a violation of law regarding the judgment's reasoning, not merely a procedural defect in the claim's formulation.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19545-2021 proposto da: TRIGGIANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO, 51, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO FRUNCILLO; - ricorrente- contro ELIA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Giovanni Triggíano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 21 gennaio 2021, n. 45, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato Mario Elia a pagare euro 9.624,10 e ha confermato la condanna del ricorrente a pagare euro 22.146,17 a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorrente aveva chiesto il pagamento di euro 9.624,10, quale residuo pagamento del prezzo dell'appalto per lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di Elia. La domanda era stata rigettata dal Tribunale dì Salerno, che aveva invece accolto la domanda riconvenzionale del convenuto Elia di condanna al risarcimento del danno per difformità e vizi dell'opera, determinando il quantum dovuto in euro 22.146,17. L'intimato Mario Elia non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 125, 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4 c.p.c., per non avere il giudice del gravame rilevato la nullità della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado da parte appellata, nonostante la stessa fosse priva di qualsiasi riferimento ai fatti costitutivi dell'azione". Il motivo è inammissibile. Dal passo della comparsa di costituzione e risposta riportato alla p. 9 del ricorso, emerge - come ha affermato la Corte d'appello - che la domanda riconvenzionale era stata identificata nei suoi profili oggettivi, relativi al petitum e alla causa petendi, attenendo i punti sottolineati dal ricorrente alla fondatezza e non alla validità della domanda.
Ric. 2021 n. 19545 sez. M2 ud. 13-05-2022 -2- La manifesta infondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, rubricato "violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 91 c.p.c.": si censura infatti la decisione sulle spese della sentenza impugnata "ìn conseguenza dell'eventuale accoglimento del primo motivo di impugnazione". II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/secon