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Ordinanza — n. 27910/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges evidence evaluation reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27910/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely criticized the lower court's evaluation of evidence. The appellant claimed the trial judge erred in interpreting work records and witness testimony regarding construction costs. The court ruled that assessing the weight and credibility of such evidence is exclusively the domain of the trial judge, making the appeal legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 244 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal challenging the trial judge's evaluation of evidence is inadmissible as it constitutes a request for re-evaluation reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal evaluation of evidence trial judge authority construction contract dispute witness testimony assessment credito contestato condanna al pagamento pecuniario recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
il primo motivo lamenta "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e segnatamente per errata percezione del contenuto oggettivo della prova", per avere la Corte di appello di Cagliari ritenuto che "il verbale di fine lavori" del 28.2.2014 del direttore dei lavori geom.
Art. 244 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 115 c.p
il primo motivo lamenta "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25248-2021 proposto da: SPANEDDA GIANFRANCO, in qualità di titolare dell'omonima ditta Costruzioni Edili, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO SEGNERI, 14, presso lo studio dell'Avvocato CLAUDIO FASSARI, che lo rappresenta e difende congiuntamente o disgiuntamente all'Avvocato GIOVANNI DOMENICO PEZZATI; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA CAVOUR N. 57 07041 ALGHERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'Avvocato MARIA GRAZIA SANNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, pubblicata il 4/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gianfranco Spanedda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 89/2021, che ha rigettato il gravame del ricorrente, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo del controricorrente. Resiste con controricorso il Condominio Via Cavour n. 57, Alghero. Memoria è stata depositata dal ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo lamenta "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e segnatamente per errata percezione del contenuto oggettivo della prova", per avere la Corte di appello di Cagliari ritenuto che "il verbale di fine lavori" del 28.2.2014 del direttore dei lavori geom. Mauro Zara comprenda l' "intervento di incocciatura delle parti deteriorate dei muri in arenaria", che il quantum preteso (e dovuto) per l'attività di smaltimento dei rifiuti ammonti a "euro 4.400" e che quello per i lavori eseguiti nell'unità immobiliare del dott.

Pilo sia "pari a euro 2.200" e che le bolle di conferimento in discarica prodotte dal ricorrente non siano riferibili all'appalto di cui è causa; Ric. 2021 n. 25248 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- 2. il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115, 244 c.p.c. e 2697 c.c." nella parte in cui la sentenza della Corte di appello ha valutato le dichiarazioni del testimone Zara, la produzione di bolle e le dichiarazioni dell'amministratore del Condominio. Gli articolati e analitici motivi sono inammissibili in quanto si risolvono in una critica della valutazione delle prove operata dal giudice di merito e in una richiesta a questa Corte di rivalutazione, richiesta inammissibile trattandosi di attività riservata al giudice di merito (cfr. da ultimo, per tutte, Cass.20553/2021).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25248 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se