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Ordinanza — n. 27909/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of counter-claim and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the counter-claim was notified one day after the statutory deadline expired. The opposing parties argued they could not submit written memoranda without a valid counter-claim, citing Article 370 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court rejected the appeal on procedural grounds rather than the merits of the contract dispute.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A party cannot submit written memoranda if the opposing party fails to file a valid counter-claim within the prescribed time limits, rendering the appeal inadmissible for procedural defects.

Parole chiave

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procedural inadmissibility late counter-claim Code of Civil Procedure written memoranda contributo unificato tempestività dell'inoltro termini di ricorso eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Inammissibile è la memoria depositata da Laura Ferrari e Ida Trocker, in quanto in mancanza di valida proposizione del controricorso, la parte "non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale" (art. 370 c.p.c.).
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Il primo motivo denuncia "violazione degli art. 1385, comma 2 c.c., 34, comma 2 -ter d.p.r.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Il primo motivo denuncia "violazione degli art. 1385, comma 2 c.c., 34, comma 2 -ter d.p.r.
art. 370 c.p
L'atto, come eccepisce la ricorrente, è però stato proposto una volta decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c.
art. 1385, comma 2 c.c
Il primo motivo denuncia "violazione degli art. 1385, comma 2 c.c., 34, comma 2 -ter d.p.r.
artt. 1385, comma 2 c.c
Il secondo motivo contesta "violazione degli artt. 1385, comma 2 c.c.
art. 1455 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 12182/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24977-2021 proposto da: BUONIS FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 60, presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO VINCENZO FRITTELLI, rappresentata e difesa dall'Avvocato DAVIDE IANNARELLI; - ricorrente - contro FERRARI LAURA e TROCKER IDA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'Avvocato STEFANIA PATTARELLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Federica Buonis ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 639/2021, che ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Venezia che aveva respinto la sua domanda. Resistono con controricorso Laura Ferrari e Ida Trocker. L'atto, come eccepisce la ricorrente, è però stato proposto una volta decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Essendo il ricorso stato notificato il 7 ottobre 2021, doveva essere depositato il 27 ottobre 2021: il termine per notificare il controricorso scadeva quindi il 16 novembre, così che tardiva è stata la notificazione, avvenuta il 17 novembre 2021.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente. Inammissibile è la memoria depositata da Laura Ferrari e Ida Trocker, in quanto in mancanza di valida proposizione del controricorso, la parte "non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale" (art. 370 c.p.c.). CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. Il primo motivo denuncia "violazione degli art. 1385, comma 2 c.c., 34, comma 2 -ter d.p.r. 380/2001, 112 e 356 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.".

2. Il secondo motivo contesta "violazione degli artt. 1385, comma 2 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 5 per avere la sentenza impugnata irragionevolmente omesso di considerare l'accettazione del recesso dalle controparti, Ric. 2021 n. 24977 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- comunicato via fax dal legale delle controparti il 26 ottobre 2015". I due motivi sono inammissibili. Il primo motivo contesta la valutazione di scarsa importanza dell'inadempimento compiuta dai giudici di merito e la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr.

Cass. 12182/2020). Il secondo motivo lamenta la mancata considerazione di un fatto privo di carattere decisivo, ossia la disponibilità delle controparti ad addivenire, prima del processo, a una composizione bonaria della lite. II. Non vi è provvedimento sulle spese, essendo inammissibile, come si è visto in premessa, il controricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 24977 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ses