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Ordinanza — n. 27907/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows insurance claim by overturning non-estoppel rule regarding insurer's denial of coverage scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy granted the cassation appeal against a lower court's dismissal of an insurance warranty claim. The appellant, a contractor, sought coverage for heating system damage, but the insurer denied it by arguing the policy covered only masonry work, not plumbing. The appellate court had rejected the claim by applying the principle of non-estoppel because the insurer had explicitly contested the coverage scope in the first instance. The Supreme Court ruled that this principle applies only to constitutive facts, not to the insurer's own denial of coverage, thereby remanding the case for a new trial on the contract terms.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The principle of non-estoppel under Article 115 of the Code of Civil Procedure applies only to constitutive, modificative, or extinguishing facts of the claim, but not to the defendant's own contestation of the alleged facts, which constitutes a mere defense.

Parole chiave

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principle of non-estoppel insurance warranty claim scope of coverage contract interpretation cassation appeal civil procedure code remand for retrial domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non rispetto al fatto costitutivo - negato da Zurich - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo.
Art. 2697 c.c.
artt. 115 c.p
CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17083-2021 proposto da: BATTINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM, 24, presso lo studio dell'Avvocato RICCARDO MARIOTTI, rappresentato e difeso dall'Avvocato SIMONE TINAGLI; - ricorrente - contro ZURICH INSURANCE P.L.C., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende; - con troricorrente — nonché contro k SARDELLI ROBERTA, WAVIN ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, TRILLO COSTANTINO e TARALLO GIUSEPPE; - intimati - avverso la sentenza n. 51/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Federico Battini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2021, n. 51, che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di Zurich Insurance PLC. Resiste con controricorso Zurich Insurance PLC. Memoria è stata depositata dal ricorrente. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.

La denuncia è manifestamente fondata. Il ricorrente - chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato - ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l'assicuratrice ha negato l'operatività della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un Ric. 2021 n. 17083 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- impianto idraulico, mentre l'attività assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi.

La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia: il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della Zurich, nulla "ha mai replicato in primo grado", così che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla Zurich - che la polizza non copriva i danni in questione - era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato (depositati in primo grado). In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non rispetto al fatto costitutivo - negato da Zurich - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa"; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Ric. 2021 n. 17083 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della