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Ordinanza — n. 27906/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a prior order to deduct litigation costs from the client's own funds as requested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27906/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted a request to correct a previous order that failed to deduct litigation costs from the client's own funds. Although the client did not attach the specific request document, the court found the request was present in the original memorial submitted during the proceedings. Consequently, the court ordered the prior judgment to be amended to include the deduction of costs in favor of the client's lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In proceedings for the correction of material errors, no ruling on litigation costs is permitted, and the court must correct the original order to reflect the client's prior request for cost deduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of material errors litigation costs deduction client's own funds procedural correction Cassation procedure opposizione al precetto esecutivo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21213/2013
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 6439-2020 proposto da: DI TOMASSI NICOLA, difensore della S.V.M. S.R.L. e della EXIT S.R.L., controricorrenti nel giudizio definito con l'ordinanza 31919/2019 che ha avuto quale ricorrente UNICOOP TIRRENO SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 11, presso lo studio dell'Avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO TAVARELLI; avverso l'ordinanza n. 31910/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'avvocato Nicola Di Tornassi, difensore della S.V.M. s.r.l. e della EXIT s.r.I., ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte 6 dicembre 2019, n. 31910, che aveva condannato la ricorrente UNICOOP Tirreno società cooperativa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle sue assistite, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore. L'istante aveva dedotto di avere formulato nella "memoria" la richiesta di distrazione, ma non aveva allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto risultava tra quelli a disposizione; l'istanza di correzione, inoltre, risultava notificata a UNICOOP Tirreno, che è stata condannata al pagamento delle spese, ma non alle società difese dall'istante.

Con ordinanza n. 8069/2021 questa Corte ha quindi disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi a questa Corte r.g.n. 1889/2019 e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società S.V.M. s.r.l. ed EXIT s.r.l. CONSIDERATO CHE La notificazione alle società assistite dall'istante è stata effettuata e dall'esame del fascicolo è risultato che nella memoria era stata richiesta la distrazione delle spese. L'istanza dell'avvocato Di Tomassi va pertanto accolta e l'ordinanza n. 31910/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore delle controricorrenti devono essere distratte in favore dell'avvocato Di Tornassi.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31910/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo Ric. 2020 n. 06439 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- l'espressione "di legge" e prima del punto, di quanto segue: "con distrazione all'avvocato Nicola Di Tornassi". Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda