Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal grounds and non-impugned factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was not a valid appeal reason and the second ground lacked decisiveness. The lower court had found the debtor aware of depleting creditor guarantees, a fact the appellant failed to challenge. Consequently, the court rejected the claim for revocation of the property fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IACod. proc. civ., art. 360, n. 1, lett. a; Cod. civ., art. 2901; The appeal is inadmissible if the challenged issue does not constitute a ground for appeal or if the contested factual findings were not properly impugned.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27522-2020 proposto da: MONTI EMANUELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FANELLI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ELETTRONOVA DI MONTI EMANUELE E C. SNC E DEI SOCI ILLIMTATAMENTE RESPONSABILI, MONTI EMANUELE e MONTI MARINA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROSA VECCHI; - controricorrenti - contro MONTI PIETRO; - intimato - avverso la sentenza n. 1947/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.
ENRICO SCODITTI. Rilevato che: il Fallimento Elettronova di Monti Emanuele e C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Monti Emanuele e Monti Marina convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna Emanuele Monti, Marina Monti e Pietro Monti chiedendo la revocatoria ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 I. fall. del fondo patrimoniale costituito con atto di data 8 agosto 2013 da Emanuele Monti. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Emanuele Monti. Con sentenza di data 7 luglio 2020 la Corte d'appello di Bologna rigettò l'appello.
Osservò la corte territoriale, premesso che onere della curatela fallimentare era provare l'antecedenza dei crediti ammessi al passivo rispetto all'atto assunto come pregiudizievole, che era pacifico che, all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale, la società, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, aveva debiti per complessivi Euro 11.400,00, Emanuele Monti aveva debiti per circa Euro 289.000,00 e Emanuele e Marina Monti avevano entrambi debiti per Euro 230.000, e che era altrettanto pacifico che Emanuele Monti si era sostanzialmente privato dei beni immobili effettivamente aggredibili dai creditori.
Aggiunse che Ric. 2020 n. 27522 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- l'esistenza delle due ipoteche in favore di Banca di Credito Cooperativo Ravennate non escludeva di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario e per la massa dei creditori, potendo le iscrizioni ipotecarie subire vicende modificative o estintive e stanti l'incertezza degli esiti della liquidazione fallimentare e la possibilità dell'assegnazione dei beni per un valore superiore a quello di stima (Cass. n. 1679 del 2015), così consentendo il soddisfacimento sia pur parziale degli altri creditori.
Osservò ancora che pertanto correttamente il Tribunale aveva ritenuto il disponente consapevole di assottigliare la garanzia dei creditori con la costituzione del fondo patrimoniale. Aggiunse infine che la circostanza che il Monti continuasse a risiedere nell'appartamento conferito nel fondo, mentre i genitori risiedevano altrove, confermava che l'atto fu stipulato con finalità diverse da quelle previste dall'art.167 cod. civ.. Ha proposto ricorso per cassazione Emanuele Monti sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.
Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 I. fall.. Osserva la parte ricorrente che il giudice del merito non ha accertato l'esistenza del requisito rappresentato dall'ammissione al passivo fallimentare dei crediti esistenti al momento della costituzione del fondo patrimoniale, per cui manca la prova dell'eventus damni.
Il motivo è inammissibile. E' pur vero che in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione Ric. 2020 n. 27522 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare (Cass. n. 19515 del 2019). Nel caso di specie tuttavia il ricorrente, non rispettando l'onere processuale previsto dall'art. 366 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non ha specificatamente indicato se la questione posta con l'odierno motivo di ricorso abbia costituito motivo di appello.
In mancanza di tale specificazione il motivo non può essere scrutinato. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 I. fall.. Osserva la parte ricorrente che il credito garantito dall'ipoteca non può essere preso in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale credito pregiudicato dall'atto di disposizione (costituendo diversamente l'azione ai sensi dell'art. 2901 un mezzo eccedente lo scopo in quanto la presenza dell'ipoteca esclude il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione), per cui, dato che i debiti residui ammontavano al limitato importo Euro 11.400,00, il disponente non era consapevole di assottigliare la garanzia spettante ai suoi creditori.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo la censura è estranea alla rado decidendi, la quale concerne l'azione promossa nell'interesse della massa e non del singolo creditore ipotecario. In secondo luogo non risulta impugnato l'accertamento del giudice di appello secondo cui Emanuele Monti si era sostanzialmente privato dei beni immobili effettivamente aggredibili dai creditori, per cui il pregiudizio è configurabile anche al cospetto di debiti per Euro 11.400,00. In mancanza dell'impugnazione dell'accertamento richiamato, la Ric. 2020 n. 27522 sez.
M3 - ud. 14-06-2022 -4- censura è priva di decisività. Infine, proprio con riferimento all'indicato ammontare dei debiti, in base all'accertamento del giudice di merito, anche per quest'aspetto non impugnato, era la società, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, ad avere debiti per complessivi Euro 11.400,00, mentre Emanuele Monti aveva debiti per circa Euro 289.000,00 e Emanuele e Marina Monti avevano entrambi debiti per Euro 230.000. La censura è priva di decisività anche per la mancata impugnazione di tale accertamento. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentepriaipje del ricorrente/. Ric. 2020 n. 27522 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel