Italian court dismisses interlocutory appeal regarding procedural error in scheduling notice distribution to all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the interlocutory appeal filed by Autocarrozzeria Car Works against a scheduling order. The appellant argued that the notice for the chamber session was only sent to them, violating procedural fairness. The court ruled that the scheduling notice was indeed not communicated to the respondent, Mobildoc Srl, and therefore ordered a remittal to the docket to ensure proper service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: When a procedural notice is not communicated to all parties, the court must remand the case to the docket to ensure equal access and procedural regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA 6G (-<-u. nel procedimento iscritto al numero 6877 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra AUTOCARROZZERIA CAR WORKS SRI 05975601005, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MARIA DEIANA; -ricorrente- e MOBILDOC SRL 04586171003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 66, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CAPOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO VILLA; -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6223/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza Ric. n. 6877/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. interlocutoria - Pagina 1 di 2 indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.