Italian Court dismisses appeal for correction of material error due to lack of notice to all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Davide Dondena and Stefania Scanavacca against a prior order correcting a material error. The appellants argued for the correction of an error in a previous ruling, but the Court found the procedural notice of the hearing was only sent to the appellant, not the respondent bankruptcy trustee. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to the docket for a new hearing to ensure proper communication to all parties before any decision on the correction can be made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: A request for the correction of a material error in a prior judgment is inadmissible if the procedural notice of the hearing to decide on the correction was not communicated to all parties, requiring remittal for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento iscritto al numero 6874 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra DONDENA DAVIDE, SCANAVACCA STEFANIA domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI BOSCO -ricorrenti- e FALLIMENTO RTS SRL, in persona del Curatore fallimen- tare pro tempore domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA NATALINA MAIRATE -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6231/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la cor- rezione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo Ric. n. 6874/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. interlocutoria - Pagina 1 di 2 ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comu- nicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.