Italian court remands case to correct procedural error regarding failure to notify opposing party of hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to correct a procedural defect where the opposing party was not notified of the hearing date. The appellant argued that the notice was only sent to them, violating due process requirements. Consequently, the case was sent back to the docket for the clerk to issue proper notification to all parties before further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a material error in a Supreme Court order prevents proper notification of a hearing to all parties, the court must remand the case to correct the defect before continuing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte Rep. • ORDINANZA INTERLOCUTORIA CAoruLl -(7 nel procedimento iscritto al numero 6873 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra CAMERINO SERGIO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CRIMI, che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo -ricorrente- e CZARNOCKI LUCHESCHI ANDREA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PROTA, rap- presentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARIO FASULO -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6232/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la cor- rezione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo Ric. n. 6873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. Interlocutoria - Pagina 1 di 2 ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comu- nicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.