Italian Court of Cassation remands case to allow heirs time to file defense memoranda.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the interlocutory order to a new docket to permit the deceased appellant's heirs to file their defense memoranda. Although the original petition was filed by the deceased lawyer, his death occurred after the initial filing but before the defense deadline. The court ruled that a new hearing date is necessary to ensure the heirs can properly submit their legal arguments under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 2 c.p.c.; Art. 375, 376 c.p.c.: When a party dies after filing a petition but before the defense deadline, the court must remand the case to allow the heirs time to constitute themselves and file the required defense memoranda.
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ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 4428 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra DE CESARE Michelina (C.F.: DCS MHL 58R66 F912N) MAURIELLO Maria Anna (C.F.: MRL MNN 84C59 F9120) MAURIELLO Alessandro (C.F.: MRL LSN 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: MRL NDR 92E14 F912U) eredi dell'originario ricorrente Giuseppe Mauriello (C.F.: MRL GPP 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Carrella (C.F.: CRR NTN 72S26 1438B) -ricorrenti- e AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO (C.F.: 06328131211), in persona del legale rappresentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158), in per- sona del legale rappresentante pro tempore SIFIN S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore FARMACIA MUSELLA DEL DOTT.
TOMMASO MUSELLA & C. S.n.c. (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore ARIEMMA Giuseppe (C.F.: non indicato) CENTRO MEDICINA NUCLEARE S.p.A. (C.F.: non indica- to), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 1 di 3 •V‘2.3 z per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8216/2020, pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti e ragioni della decisione Il presente ricorso è stato proposto dall'avvocato Giuseppe Mauriello, costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c., nei confronti della ASL Napoli 1 Centro e di Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché di Sífin S.r.l., Farmacia Musella del dott. Tommaso Musella & C. S.n.c., Giuseppe Ariemma e Cen- tro di Medicina Nucleare S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato ed è stata, quindi, fissata con decreto l'adunanza della Corte per la data odierna del 12 lu- glio 2022.
Il decreto di fissazione risulta comunicato al ricorrente con deposito in Cancelleria, in quanto il suo indirizzo PEC sarebbe stato riscontrato come «non presente nel Reginde». In data 8 luglio 2022 (quindi dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), sì sono peraltro costituiti gli eredi del ricorrente stes- so, documentandone il decesso, avvenuto in data 29 gennaio 2022 (dopo il deposito del ricorso) e chiedendo un rinvio della trattazione per potere formulare le proprie difese. Ritiene la Corte che sia opportuno il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, per consentire agli eredi del ricorrente - salve le verifiche sulla regolarità della loro costituzione - l'eventuale tempestivo deposito della memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in vista della nuova adunanza camerale. per questi motivi Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 2 di 3 La Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezio