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Ordinanza — n. 27840/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lawyer fee liquidation, ruling contested marriage dissolution falls under contentious jurisdiction, not voluntary jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27840/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the liquidation of defense fees for a contested marriage dissolution case. The lower court incorrectly applied fee parameters for voluntary jurisdiction proceedings by analogy, whereas the appellant argued for contentious jurisdiction standards. The Court held that since the DM 55/2014 explicitly governs contentious proceedings, the lower court's analogical application of voluntary jurisdiction tables was erroneous and the appeal was sustained.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 6; Art. 21, comma 7 D.M. 55/2014; Art. 12, comma 2 Codice Civile: When a specific regulation like D.M. 55/2014 explicitly governs fee calculation for contentious proceedings, courts cannot analogically apply parameters from voluntary jurisdiction tables, as the specific rule prevails over general analogical application principles.

Parole chiave

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defense fees liquidation contentious jurisdiction voluntary jurisdiction analogy application marriage dissolution DM 55/2014 Cassation appeal riduzione dell'assegno di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 6 D.M. 55/2014
Art. 21, comma 7 D.M. 55/2014
Art. 12, comma 2 Codice Civile
Il ricorrente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile, ai sensi dell’art.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
55/2014, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
art. 702 - bis c.p
art. 170 D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 26365/2011
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24935-2021 proposto da: TOSCANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., l’avvocato Vincenzo Toscano proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di difensore di Dellaira Letizia, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento per cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio; - Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, rigettava l’opposizione, osservando che, in virtù della specificità della materia trattata e della estrema semplicità della stessa, i parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014 per i “giudizi ordinari e sommari innanzi al Tribunale” dovessero essere temperati con il ricorso, anche in chiave meramente analogica, ai diversi parametri previsti nella tabella relativa agli affari di volontaria giurisdizione, parametri con i quali la liquidazione impugnata era pienamente in linea. - Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato Vincenzo Toscano sulla base di due motivi. - Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva.

Considerato che: - Co n il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma sesto, e 21, comma settimo, D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente sostiene che nella causa di valore indeterminabile, il compenso va calcolato in applicazione dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. La formulazione della norma, secondo cui nelle cause di valore indeterminato, il valore si intende di regola - di valore compreso tra € 26.000 e € 52.000 va intesa nel se nso che il giudice può applicare solo lo scaglione superiore non quello inferiore, salvo il consenso esplicito del difensore.

Il ricorrente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente fatto ricorso al criterio analogico ai parametri previsti per gli affari di volontaria giurisdizione anziché alla giurisdizione contenziosa, ai fini della determinazione delle tabelle e dei parametri da applicare per la liquidazione dei compensi professionali; - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale violato il criterio analogico di cui all’art. 12 delle preleggi; - I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati; - Il Tribunale ha erroneamente applicato “in chiave meramente analogica” i parametri previsti nella tabella relativa agli affari di volontaria giurisdizione mentre il procedimento per la cessazione congiunta degli effetti civile del matrimonio rientra nella giurisdizione contenziosa (Cass. 26365/2011); - L’art.12, comma 2 delle preleggi del Codice civile prevede l’applicazione analogica solo nelle ipotesi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione mentre, nel caso in esame, il DM n. 55/2014 prevede espressamente la commisurazione del compenso del difensore per l’attività svolta in sede contenziosa;

– il ricorso, pertanto, deve essere accolto; – l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Caltanissetta in persona di altro magistrato.