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Ordinanza — n. 27792/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to prove short appeal period via notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27792/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal improcedible because the appellant failed to submit the certified copy of the contested judgment with the notification report. Although the appellant alleged the judgment was notified on May 18, 2021, no such document was filed to prove the short appeal period had not expired. The court applied the established rule that the burden of proving timely notification rests on the appellant, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The appellant bears the burden of depositing the certified copy of the contested judgment with the notification report to prove the short appeal period; failure to do so renders the appeal improcedible.

Parole chiave

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short appeal period notification proof improcedible appeal burden of proof certified copy requirement imprese di costruzione difetti di costruzione aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 325 c.p
art. 372, comma 2 c.p
325 c.p.c., "sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15832/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21796-2021 proposto da: BETA COSTRUZIONI SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINICIO SABATINI; - ricorrente - contro SALVIA GIULIA; - intimata - avverso la sentenza n. 649/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Beta Costruzioni s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza 28 aprile 2021, n. 649 della Corte d'appello di L'Aquila, con cui veniva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 572/2017. L'intimata Giulia Salvia non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della sua validità. La ricorrente deduce (v. p. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata ad essa notificata il 18 maggio 2021, tuttavia non risulta depositata la relata di notificazione.

Costituisce principio di diritto di questa Corte che, nella ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., "sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d'ufficio" (così Cass. 15832/2021), ipotesi, queste ultime, non ricorrenti nel caso di specie, in cui non risulta rispettato il termine breve rispetto alla data del deposito della Ric. 2021 n. 21796 sez.

M2 - ud. 13-05-2022 -2- sentenza impugnata, l'intimata non si è costituita e la relata di notificazione non risulta presente agli atti.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda se