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Ordinanza — n. 27791/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy trustee's debt order citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a bankruptcy trustee's debt order. The appellants argued that the Court of Appeal failed to examine decisive facts and violated procedural rules regarding evidence evaluation. The court rejected these claims, noting that the appeal could not be based on omitted fact examination since the lower court relied on the same factual grounds as the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an appellate decision is based on the same factual grounds as the first-instance decision, a cassation appeal cannot be filed under Article 360, paragraph 1, number 5, which requires the omission of examination of decisive facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omitted examination of facts bankruptcy trustee debt order same factual grounds appeal Article 348-ter c.p.c. azione creditoria procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
Art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p.c.
Il ricorso censura "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n.
Artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 348-ter c.p

Giurisprudenza citata

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Ric. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022
I ricorrenti contestano alla Corte d'appello di essersi acriticamente poggiata sulla decisione di Ric. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- primo grado, così sostenendo che la decisione d'appello si basa, per le questioni di fatto, sulle stesse ragioni della prima decisione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16853-2021 proposto da: MARKET PINGITORE s.n.c. DI BRUNO L. & PINGITORE L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO DOMIZIANO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO FERRARA; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO CENTRO CARTA ED AFFINI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2416/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Market Pingitore s.n.c. e i suoi soci amministratori Luigi Bruno e Letizia Pingitore ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2416/2021, che ha rigettato il gravame dei ricorrenti. I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso il decreto che aveva loro ingiunto il pagamento di euro 5.843,89, quale saldo del prezzo di una serie di forniture di buste. L'intimata Curatela del Fallimento Centro Carta ed Affini s.p.a. non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso censura "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello, così come il giudice di primo grado, ha omesso "ogni compiuta considerazione e valutazione di tutte le circostanze dedotte e allegate e di tutte le risultanze probatorie sia documentali sia testimoniali", così che l'iter logico-giuridico- motivazionale dei giudici di merito risulta viziato anche sotto il profilo della violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.

La censura è inammissibile. Quanto all'omesso esame di un fatto decisivo, va anzitutto considerato che, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione d'appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 e non per il n.

5. I ricorrenti contestano alla Corte d'appello di essersi acriticamente poggiata sulla decisione di Ric. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- primo grado, così sostenendo che la decisione d'appello si basa, per le questioni di fatto, sulle stesse ragioni della prima decisione. In ogni caso, quello che viene denunciato nel motivo non è l'omesso esame di fatti storici, ma la valutazione delle prove operata dai giudici di merito (v. infra). Quanto all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si tratta di parametro non invocabile nel caso in esame (trova infatti applicazione la formulazione del n. 5 del primo comma dell'art. 360 introdotta dal di. 83/2012, applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012). Quanto, infine, alle denunciate violazioni o false applicazione di legge, esse si risolvono in una inammissibile richiesta a questa Corte di legittimità di rivalutazione degli elementi di prova considerati dal giudice di merito.

2. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. !Zie. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s