Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for non-temperance. The court ruled the appeal failed to meet procedural requirements. The decision establishes that appeals must explicitly cite specific legal grounds. The court rejected the claim based on procedural defects. The case involves construction liability and warranty claims. The ruling emphasizes strict adherence to appeal formatting rules. The outcome favors the original lower court judgment. The decision clarifies procedural standards for civil appeals. The court maintains the lower court's decision on liability. The appeal was rejected for failing to cite specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to cite specific grounds for non-temperance as required by law. The appellant argued the lower court violated the Civil Code by omitting the examination of decisive acts and technical reports regarding construction defects. The court rejected this, noting the appeal did not explicitly identify the specific legal provisions violated or the precise errors in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to cite specific grounds for non-temperance, as the mere assertion of error without identifying the specific legal provisions violated is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16709-2021 proposto da: PESCE BENIAMINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FIORILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE BUCCI; - ricorrente - contro PAVANETTO ELISEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MICHELI; - contro ricorrente- PADOAN PIERLUIGI, PADOAN ROBERTINO, FABIAN BRUNA, in proprio e quali eredi di PADOAN ANGELO, MASON VANIA, GRITTI ANNALISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA BERNARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO MUNARI; - controricorrenti- nonchè UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 1021/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Beniamino Pesce ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1021/2021, che ha condannato in solido il ricorrente ed Eliseo Pavanetto a corrispondere a Bruna Fabian, Pierluigi Padoan, Robertino Padoan, Vania Mason e Annalisa Gritti la somma di euro 198.400.
2. Angelo Padoan, Bruna Fabian, Pierluigi Padoan, Robertino Padoan, Vania Mason e Annalisa Gritti avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso l'architetto Eliseo Pavanetto, in qualità di progettista e direttore dei lavori, e Beniamino Pesce, quale titolare dell'omonima impresa edile individuale, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla difettosa esecuzione delle opere realizzate su un immobile di loro proprietà; i convenuti avevano eccepito la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione per i vizi dell'opera e l'architetto Pavanetto aveva chiamato in garanzia UGF Assicurazioni s.p.a.
Ric. 2021 n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- Il Tribunale di Treviso, con sentenza non definitiva e successiva sentenza definitiva, ha accolto la domanda principale e quella di garanzia condannando i convenuti al pagamento in solido di euro 83.400 per i vizi della copertura e il solo Pavanetto a risarcire l'ulteriore danno per le lesioni alle murature perimetrali dell'immobile che liquidava in euro 115.000, condannando UGF Assicurazioni a tenere indenne l'assicurato. Le sentenze di primo grado sono state impugnate in via principale da Unipolsai Assicurazioni (già UGF Assicurazioni) e in via incidentale da Pavanetto.
La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia n. 569/2015, riformava la decisione di primo grado, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento cui era stato condannato Pavanetto. Contro la sentenza d'appello gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione che è stato deciso da questa Corte con sentenza n. 17879/2019. Questa Corte, accogliendo il primo motivo, ha cassato la decisione nella parte in cui aveva affermato che sull'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione si era formato il giudicato interno e ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alla decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui è acquisita la piena consapevolezza delle cause e della imputabilità dei vizi.
3. Bruna Fabian, Pierluigi Padoan, Robertino Padoan, Vania Mason e Annalisa Gritti hanno riassunto la causa innanzi alla Corte d'appello di Venezia, insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata da Unipolsai Assicurazioni e da Pavanetto, ritenendo ancora controverso se dei vizi dovesse rispondere anche l'impresa costruttrice; al riguardo ha ritenuto fondata la censura mossa da Pavanetto avverso la parte della sentenza di Ric. 2021 n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- primo grado che aveva affermato la sua responsabilità esclusiva per i vizi presenti sulle pareti perimetrali dell'edificio, ritenendo quindi che l'appaltatore fosse tenuto all'intera garanzia per i vizi dell'opera, in concorso di colpa con il direttore dei lavori.
4. Resistono con controricorso Bruna Fabian, Pierluigi Padoan, Robertino Padoan, Vania Mason e Annalisa Gritti. Controricorso è stato depositato anche da Eliseo Pavanetto. L'intimata Unipolsai Assicurazioni s.p.a. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e da Pavanetto. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è stato assegnato alla sesta sezione di questa Corte con proposta di improcedibilità, avendo il ricorrente affermato che la sentenza della Corte d'appello gli era stata notificata il 21 aprile 2021, ma risultava depositata soltanto la relazione di notificazione dalla quale si rileva che la spedizione della medesima è avvenuta, per mezzo del servizio postale, in data 16 aprile 2021 e non l'attestazione dell'avvenuto ricevimento il 21 aprile 2021.
Con la memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2 c.p.c. il ricorrente ha depositato copia dell'esito della spedizione dalla quale risulta che la notificazione è stata consegnata il 21 aprile 2021. Questa Corte si è pronunciata sulla surrogabilità dell'avviso di ricevimento e ha affermato che "il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione" (cfr.
Cass. n. 19387/2012). Ric. 2021 n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -4- 2. A prescindere dalla sua tempestività, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile. Il ricorso contesta "violazione per falsa applicazione dell'art.1669 c.c., in considerazione di omesso esame di atti decisivi di causa (la sentenza di primo grado e la consulenza tecnica d'ufficio su cui essa si basa)": la sentenza di rinvio dapprima ribadisce che non si è verificata la decadenza né tantomeno la prescrizione della azione di garanzia; la sentenza poi accoglie la censura di Pavanetto che contestava l'addebito alla sua responsabilità esclusiva dei vizi di progettazione, senza considerare quanto è risultato dall'istruzione in primo grado della causa e in particolare dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il ricorrente, rimasto contumace in primo e in secondo grado, non considera che la Corte d'appello ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale nei confronti dell'appaltatore vi è una presunzione di responsabilità iuris tantum, a meno che questi non abbia provato di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'appalto quale nudus minister per le insistenze del committente e a rischio di questo ultimo (cfr. al riguardo Cass.n. 6202/2009 e Cass. n. 8016/2012). Sulla base di tale orientamento, la Corte d'appello ha escluso che nel caso in esame l'appaltatore abbia provato di avere appunto manifestato il proprio dissenso rispetto alle scelte progettuali di Pavanetto e di essere stato un nudus minister per le insistenze del committente.
A tale accertamento della Corte d'appello, il ricorrente si limita ad opporre che i vizi erano imputabili esclusivamente alla errata progettazione, il che non si pone in contrasto con l'orientamento sopra richiamato, come non determinante è il richiamo alle pronunzie di questa Corte che Ric. 2021 n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -5- escludono dalla competenza dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di strutture in cemento armato.
3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di Bruna Fabian, Pierluigi Padoan, Robertino Padoan, Vania Mason e Annalisa Gritti che liquida in euro 7.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché a favore di Eliseo Pavanetto che liquida in euro 9.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dell