Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific contract clauses under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate their claim regarding the contract's nature. Although the appellant argued the contract was a modal donation rather than a life annuity, they did not cite specific clauses or develop the legal violation in the grounds. The court ruled that without these specific citations, the appeal cannot contest the lower court's interpretation of the contract terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 et seq. Civil Code; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal challenging a contract's interpretation is inadmissible if the appellant fails to cite specific clauses and develop the alleged violation of statutory criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13653-2021 proposto da: MANZI CLAUDIA, quale erede della Sig.ra MANZI ROSA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI COSTANZO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 739/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Claudia Manzi, quale erede di Anna Rosa Manzi, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 739/2021 della Corte d'appello di Napoli, con cui veniva accolto l'appello di Francesco Di Costanzo, erede di Anna Calise e Franceso Di Meglio.
La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di Anna Rosa Manzi del contratto di vitalizio alimentare, avente ad oggetto un bene immobile di proprietà dei coniugi Di Meglio, del quale si ordinava la restituzione. L'intimato Francesco Di Costanzo non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso censura "violazione eio falsa applicazione degli artt.793 e 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.": la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il contratto oggetto di causa, qualificandolo quale vitalizio alimentare anziché come donazione modale, così violando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice d'appello avrebbe dovuto valorizzare la natura di atto di liberalità del negozio, pur essendo previsto un obbligo coercibile di effettuazione di prestazioni periodiche a favore del donante.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente censura l'interpretazione del contratto posta in essere dalla Corte d'appello, interpretazione che spetta al giudice di merito e che può essere contestata di fronte a questa Corte solo denunciando la violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (v., per tutte, Cass. 28319/2017), violazione che la ricorrente contesta nella rubrica, ma poi non sviluppa e non specifica nello svolgimento del motivo, senza neppure trascrivere alcuna delle clausole del negozio concluso fra le parti. Ric. 2021 n. 13653 sez.
M2 - ud. 13-05-2022 -2- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezion