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Ordinanza — n. 27788/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding the start date of the resumption term after death of a party. The court rejects the argument that the term should start from the death declaration rather than the notification. The decision upholds the lower court's ruling on procedural timing. The court maintains established case law on when the resumption period begins. The appeal is inadmissible due to lack of sufficient grounds for change. The judgment confirms the notification date as the correct starting point. The ruling clarifies the distinction between declaration and notification effects. The court emphasizes the automatic interruption upon notification of death. The decision reinforces the procedural timeline for resuming interrupted proceedings. The appeal fails to meet the threshold for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the resumption term began upon notification of the death rather than the declaration. The appellant argued that the death declaration should trigger the term, citing a need to reconsider established case law on interrupted proceedings. The court rejected this, maintaining that the notification of the death event to other parties automatically interrupts the process and sets the resumption deadline. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked sufficient elements to alter the consolidated judicial orientation on this procedural issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 300, comma 2; Art. 305 c.p.c.: The resumption term for an interrupted process begins from the notification of the death or loss of capacity to the other parties, not from the declaration of the event.

Parole chiave

Generato dall'IA
resumption term death of party procedural interruption notification effect cassation inadmissibility civil procedure code start date calculation ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 300, comma 2 c.p.c.
Art. 305 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric.
art. 305 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 7443/2008
Cass., sez. un., n. 12154/2021
sez. un., n. 7443/2008
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23283-2021 proposto da: GRUPPO COSTRUTTORI EDILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI SOLAZZI; - ricorrente - contro VOLPINI FRANCESCO, VOLPINI LUCA, VOLPINI GIACOMO, VOLPINI RICCARDO, PERLINI LUISA, VOLPINI ORLANDO e VOLPINI STEFANIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA, 109, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 462/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA SESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Gruppo Costruttori Edili s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 462/2021 che, in accoglimento della eccezione degli appellati di tardività della riassunzione del processo ad opera dell'appellante, essendo il termine decorso dalla data della notificazione dell'evento interruttivo e non dalla dichiarazione in udienza della interruzione, ha dichiarato estinto il processo. Resistono con controricorso Francesco, Luca, Giacomo, Orlando, Stefania e Riccardo Volpini, nonché Luisa Perlini.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE Il ricorso, che denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", "nullità della sentenza per motivazione meramente apparente" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c.", sollecita questa Corte a ripensare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021 in materia di riassunzione del processo a seguito di interruzione dovuta al fallimento di una delle parti, alla questione della individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito di morte della parte costituita.

Il Collegio ritiene che il ricorso non offra elementi sufficienti per mutare il proprio consolidato orientamento secondo cui Ric. 2021 n. 23283 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- "l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti" (così Cass., sez. un., n. 7443/2008) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 23283 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3-- parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del